giovedì 13 ottobre 2011

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n.149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi  a  regioni,  province  e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009, n. 42. (11G0191)





Capo I

 MECCANISMI SANZIONATORI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma,  114,  117  e  119,  della
Costituzione;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
  Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011;
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni per la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

               Relazione di fine legislatura regionale

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
  2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal  Presidente
della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza della legislatura. Entro e non  oltre  dieci  giorni
dopo  la  sottoscrizione  della  relazione,   essa   deve   risultare
certificata dagli organi di  controllo  interno  regionale  e,  nello
stesso  termine,  trasmessa  al  Tavolo  tecnico   interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  6
maggio  2011,  n.  68,  composto  pariteticamente  da  rappresentanti
ministeriali  e  regionali.  Il  Tavolo  tecnico   interistituzionale
verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di  quanto
esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari  in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle  Regioni
alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere  c),  per  la
parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e)  ed
f), la verifica e' effettuata, entro il  medesimo  termine  di  venti
giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti  disposizioni,
sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista  dall'articolo
3 dell'intesa Stato-Regioni in  materia  sanitaria  per  il  triennio
2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
medesimi Piani ovvero, per le regioni  non  sottoposte  al  piano  di
rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali  di  cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul  sito
istituzionale della regione entro il giorno successivo alla  data  di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i  documenti
sono inoltre trasmessi dal Presidente  della  Giunta  regionale  alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  la
sottoscrizione della relazione e la  certificazione  da  parte  degli
organi di controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il   Tavolo   tecnico
interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta  regionale
il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione  di  fine  legislatura  sono  infine  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla  data  di
ricevimento  del  rapporto  da  parte  del  citato   Tavolo   tecnico
interistituzionale.
  4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene  la  descrizione
dettagliata delle principali  attivita'  normative  e  amministrative
svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
    a) sistema ed esiti dei controlli interni;
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
    c)  eventuali  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli  enti
comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
intraprese per porvi rimedio;
    d) eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa,  con
particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del  percorso  di
convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori  quantitativi
e  qualitativi  relativi  agli  output  dei   servizi   resi,   anche
utilizzando come parametro  di  riferimento  realta'  rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
    e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
sanitario, quantificazione  certificata  della  misura  del  relativo
indebitamento regionale;
    f) la individuazione di  eventuali  specifici  atti  legislativi,
regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
    g) stato certificato del bilancio regionale.
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con  il  Ministro  della  salute,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per  la  redazione  della  relazione  di  fine
legislatura,  differenziandolo  eventualmente  per  le  Regioni   non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e'
tenuto  a  darne  notizia,  motivandone  le  ragioni,  nella   pagina
principale del sito istituzionale dell'ente.



                               Art. 2

   Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale

  1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a  piano
di rientro ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  77,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente  delle  seguenti
condizioni:  a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   nominato
Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
e 83, della citata legge n. 191 del 2009,  non  abbia  adempiuto,  in
tutto o in parte, all'obbligo di redazione del  piano  di  rientro  o
agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi  dell'articolo
2, comma  81,  della  citata  legge  n.  191  del  2009,  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con  conseguente
perdurare del disavanzo sanitario  oltre  la  misura  consentita  dal
piano medesimo o suo aggravamento; c)  sia  stato  adottato  per  due
esercizi consecutivi, in presenza del  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi del piano di rientro e  del  conseguente  incremento  delle
aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata  legge
n.   191   del   2009,   un   ulteriore   incremento    dell'aliquota
dell'addizionale regionale  all'Irpef  al  livello  massimo  previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  2. Il grave dissesto finanziario di  cui  al  comma  1  costituisce
grave violazione di legge e in tal caso con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  126,  comma  primo,  della
Costituzione, sono disposti lo scioglimento del  Consiglio  regionale
nonche' la  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e  la  loro  riconduzione  alla  diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente  della  Giunta
regionale. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  adottato
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  conforme  della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  espresso  a
maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del  Consiglio
dei  Ministri  partecipa  il  Presidente   della   Giunta   regionale
interessato.
  3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
cariche elettive a livello locale, regionale,  nazionale  ed  europeo
per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
essere nominato quale componente di alcun organo o carica di  governo
degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e  dell'Unione  europea
per un periodo di tempo di dieci anni.
  4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione  dell'articolo
2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009,  nell'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, che sostituisce il Presidente della  Giunta  regionale  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79  e  83,  della
citata legge n. 191 del 2009.
  5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente  della  Giunta
regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la
coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.
  6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.
  7. Con riguardo a settori  ed  attivita'  regionali  diversi  dalla
sanita',  ove  una  regione  dopo  la  determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
coerenza con le previsioni di  cui  all'articolo  18  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e'  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.



                               Art. 3

    Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali
                      e dei revisori dei conti

  1.  Il  verificarsi  del  grave   dissesto   finanziario   di   cui
all'articolo 2 determina l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali  e,
previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
conti.
  2. Agli stessi soggetti di cui  al  comma  1  si  applica  altresi'
l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati  da
enti pubblici per un periodo di tempo  di  dieci  anni.  La  sanzione
dell'interdizione  e'  irrogata  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo.
  3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.



                               Art. 4

          Relazione di fine mandato provinciale e comunale

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
province e i comuni sono tenuti a  redigere  una  relazione  di  fine
mandato.
  2. La relazione di fine  mandato  e'  sottoscritta  dal  presidente
della provincia  o  dal  sindaco  non  oltre  il  novantesimo  giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre  dieci
giorni dopo la sottoscrizione della relazione,  essa  deve  risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso
termine, trasmessa al  Tavolo  tecnico  interistituzionale  istituito
presso la Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti  ministeriali  e
degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per
quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto  nella
relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati
di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed
invia, entro venti giorni,  apposito  rapporto  al  presidente  della
provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione  di  fine  mandato
sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o  del  comune
entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto  del
citato Tavolo tecnico  interistituzionale  da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco.  Entrambi  i  documenti  sono  inoltre
trasmessi  dal  presidente  della  provincia  o  dal   sindaco   alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici
giorni dal provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il  Tavolo
tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia
o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni.  Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati  in  fine
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro  il  giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del  citato
Tavolo tecnico interistituzionale.
  4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
delle principali attivita' normative e amministrative svolte  durante
il mandato, con specifico riferimento a:
    a) sistema ed esiti dei controlli interni;
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
    c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i
fabbisogni standard;
    d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando  le
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal  comune
o dalla provincia  ai  sensi  dei  numeri  1  e  2  del  comma  primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni  intraprese
per porvi rimedio;
    e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del  percorso
di convergenza  ai  fabbisogni  standard,  affiancato  da  indicatori
quantitativi e qualitativi relativi agli  output  dei  servizi  resi,
anche   utilizzando   come   parametro   di    riferimento    realta'
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il  miglior  rapporto
qualita-costi;
    f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale  o
comunale.
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno  schema  tipo  per  la  redazione  della
relazione  di  fine  mandato,  nonche'  una  forma  semplificata  del
medesimo schema per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti.
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco
sono tenuti a darne notizia,  motivandone  le  ragioni  nella  pagina
principale del sito istituzionale dell'ente.



                               Art. 5

         Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.
  2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione  territoriale,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle  verifiche
di cui al comma 1. L'attivita' di verifica  sulla  regolarita'  della
gestione   amministrativo-contabile   attivata   sulla   base   degli
indicatori di  cui  al  comma  1  e'  eseguita  prioritariamente  nei
confronti dei comuni capoluogo di provincia.



                               Art. 6

 Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco

  1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  "5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994,  n.  20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.".
  2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000.



                               Art. 7

          Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

  1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
quello dell'inadempienza:
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di cassa o di competenza. In caso di  mancato  versamento  si
procede,  nei  sessanta  giorni  successivi,  al  recupero  di  detto
scostamento a valere  sulle  giacenze  depositate  nei  conti  aperti
presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
della certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede  al
blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non viene  acquisita.  La  sanzione  non  si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di
stabilita'  interno  sia  determinato  dalla   maggiore   spesa   per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione;
    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.
  2. In caso di mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza:
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio;
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione;
    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite  con
legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza  permanente
per il coordinamento della finanza pubblica.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo  agli  anni
2010 e seguenti.
  5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, con apposito decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti  di
cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della  sanzione  operata  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto  di  cui  al  primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione  tecnica  che
ne evidenzi gli effetti finanziari.".


Capo II

 MECCANISMI PREMIALI


                               Art. 8

             Ulteriori disposizioni concernenti il patto
                        di stabilita' interno

  1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129,  della  legge
13 dicembre 2010, n.  220,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "g-ter)  a
decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla  dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225,
e successive  modificazioni,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi  di
entrate derivanti dai provvedimenti  di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti  in  apposito
capitolo di bilancio; g-quater) a  decorrere  dall'anno  2011,  delle
spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme  effettivamente
incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative  al  gettito
derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite  in  apposito
capitolo di bilancio.".



                               Art. 9

                    Ulteriori meccanismi premiali

  1. Dopo il  secondo  periodo  del  comma  20  dell'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli  effetti  di  cui  al  periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.".
  2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  30  novembre
2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  forme
premiali a valere sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
applicabili  a  decorrere  dall'anno  2012,  per   le   regioni   che
istituiscano   una   Centrale   regionale   per   gli   acquisti    e
l'aggiudicazione di procedure di  gara  per  l'approvvigionamento  di
beni e servizi per un  volume  annuo  non  inferiore  ad  un  importo
determinato con il medesimo decreto  e  per  quelle  che  introducano
misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di  bilancio,  la
piena applicazione per gli  erogatori  pubblici  di  quanto  previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del  principio
della remunerazione a prestazione.  L'accertamento  delle  condizioni
per l'accesso regionale alle predette forme  premiali  e'  effettuato
nell'ambito del Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e  del  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli  articoli  9  e  12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».



                               Art. 10

                   Contrasto all'evasione fiscale

  1. Per potenziare l'azione di contrasto  all'evasione  fiscale,  la
partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 50  per  cento  delle
maggiori  somme  relative  a  tributi  statali  riscosse   a   titolo
definitivo, a  seguito  dell'intervento  della  provincia  che  abbia
contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
all'Agenzia delle entrate ed alla  Guardia  di  finanza  di  elementi
utili ad integrare i dati contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate
dai  contribuenti  per  la  determinazione  di  maggiori   imponibili
fiscali.
  2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui  calcolare  la
quota pari al 50  per  cento  spettante  alle  province  che  abbiano
contribuito all'accertamento,  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  le
relative modalita' di attribuzione.
  3. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province  alle
banche dati e, sulla base  di  motivata  richiesta,  di  fruizione  e
tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province
all'accertamento fiscale di cui al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
supporto all'esercizio di detta funzione di  competenza  provinciale,
le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati
dalle  province  stesse  ovvero  degli   affidatari   delle   entrate
provinciali  i  quali,  pertanto,  devono  garantire  alle   province
l'accesso alle banche dati utilizzate.



                               Art. 11

         Collaborazione nella gestione organica dei tributi

  1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e  delle
compartecipazioni sono definiti dalle province  con  l'Agenzia  delle
entrate, che per  l'attuazione  si  avvale  delle  proprie  Direzioni
Regionali.
  2. Le  province  possono  stipulare  con  l'Agenzia  delle  entrate
convenzioni   finalizzate   ad   instaurare   adeguate    forme    di
collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i  termini  e  le
modalita' per la corresponsione del rimborso spese.
  3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa  le  province
possono  definire  con  specifica  convenzione   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative  di
ripartizione degli  introiti  derivanti  dall'attivita'  di  recupero
dell'evasione.



                               Art. 12

         Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto
                        dell'evasione fiscale

  1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni,  conseguito
in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, sono  stabilite  annualmente
le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive  e
potenziali dei singoli territori, tenendo conto del  rapporto  tra  i
dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di
Statistica.
  2. Con il  medesimo  accordo  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
definiti:
    a)  un  programma   pluriennale   di   attivita'   di   contrasto
dell'evasione fiscale finalizzato alla  convergenza  della  capacita'
fiscale effettiva  alla  capacita'  fiscale  potenziale  mediante  la
definizione delle modalita' di concorso dei  singoli  enti  dei  vari
livelli di governo;
    b) gli  obiettivi  intermedi  che  debbono  essere  raggiunti  da
ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste  dal  programma  di
cui alla lettera a);
    c)  le  misure  premiali  o   sanzionatorie   in   relazione   al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
  3. Ove l'accordo di cui al comma  1  non  sia  raggiunto  entro  il
termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
congiunta in sede di Conferenza unificata.


Capo III

 DISPOSIZIONI FINALI


                               Art. 13

       Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale
            e le province autonome di Trento e di Bolzano

  1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
Regioni a statuto speciale e Province autonome,  sono  stabilite,  in
conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo non risultino concluse le  procedure
di cui al  primo  periodo,  sino  al  completamento  delle  procedure
medesime,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   trovano
immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.



                               Art. 14

Fabbisogni standard  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
  dello Stato e responsabilita' politica dei ministri

  1.  Il  presente  articolo,  al  fine  di  rendere   effettivo   il
superamento  del  criterio  della   spesa   storica   attraverso   la
definizione  dei  fabbisogni  per  i   programmi   di   spesa   delle
amministrazioni  centrali  e   dei   fabbisogni   standard   per   le
amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le  modalita'  di
rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della  spesa  ai
fabbisogni definiti ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 2011, n. 111.
  2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di  spesa
e  quelli  delle  amministrazioni  periferiche  dello   Stato,   come
determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato,  sono  trasmessi
ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate,
nelle forme e nei  tempi  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  le
iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse  quelle  di  cui
all'articolo 94 della Costituzione.



                               Art. 15

          Riordino dei termini per la trasmissione dei dati
                       degli enti territoriali

  1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico  e
informatico  dei  dati  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente  in
materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province,
citta' metropolitane nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
statali,  riducendo  e  unificando  i  termini  e  le   comunicazioni
attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando  la
disciplina sanzionatoria in vigore.



                               Art. 16

      Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
          delle imprese creditrici degli enti territoriali

  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  un  rappresentante
delle regioni e un rappresentante delle autonomie  locali  designati,
rispettivamente,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,
dall'ANCI e  dall'UPI,  e  l'Associazione  bancaria  italiana,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento  dei
seguenti  obiettivi,  da   realizzare   anche   attraverso   apposita
convenzione, aperta all'adesione delle banche  e  degli  intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi  in
materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo 
settembre 1993, n. 385:
    a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla  mancanza  di
liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti  degli
enti territoriali;
    b) valutare forme  di  compensazione  all'interno  del  patto  di
stabilita' a livello  regionale  previsto  dalla  normativa  vigente,
anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali  degli  enti
territoriali;
    c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per
la cessione pro  soluto  dei  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165;
    d) stabilire criteri per  la  certificazione  dei  crediti  delle
pubbliche   amministrazioni,   secondo    le    modalita'    definite
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;
    e) definire i casi in cui la stipulazione, da  parte  degli  enti
locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
di stabilita' interno, in considerazione della convenienza  economica
per l'amministrazione contraente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

                             NAPOLITANO

                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri

                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze

                            Bossi, Ministro per  le  riforme  per  il
                            federalismo

                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione  normativa

                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale

                            Maroni, Ministro dell'interno

                            Fazio, Ministro della salute

                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

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