Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e
campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede
che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel
rispetto delle modalita' i principi e criteri direttivi di cui ai
commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante
"Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99";
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;
Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante
"Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di
informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni
dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30
ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
"Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della
Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5
settembre 1997";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
in materia ambientale", e successive modifcazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti
orfane";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale";
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 3 marzo 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione
normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della
salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonche'" a:
"connesse" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il decommissioning";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative
relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici
relativi";
d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative
relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici
relativi";
e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono
sostituite dalle seguenti: "incluso in".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
"Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini";
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui
all'articolo 1, comma 1";
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui
all'articolo 1, comma 1";
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) "impianti
nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di
origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile
nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere
di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta,
delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse
necessarie e pertinenti al suo esercizio;";
e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a:
"impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 5";
f) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "deposito
nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico
destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti
radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita'
industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti
nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga
durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del
combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti
nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di
impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel
territorio nazionale;";
g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni
pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e
di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da
vincoli di natura radiologica.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale
dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli aspetti di
rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta
un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la
protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il
documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di
costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da
realizzare, nonche' gli interventi in materia di ricerca e
formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia
elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli
approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della
riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra,
nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del
processo di realizzazione.".
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'impatto
dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela
dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;";
b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle
seguenti: "gli effetti";
c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo
le parole: "potenza elettrica" e' inserita la seguente:
"complessiva";
d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore
di carbonio," sono soppresse;
e) alla lettera e), la parola: "alleanze" e' sostituita dalla
seguente: "accordi";
f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita' realizzative" sono
inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti
di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di
emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti:
"sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla
seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine
vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla
localizzazione del Parco tecnologico";
h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle
seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle
compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono
soppresse;
i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita' di
trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove
necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare
l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da
installare;";
l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in
materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile
nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.".
3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente
articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono
considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali
soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza
dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi
dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio
insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto
previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione,
di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si
prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la
questione alla Conferenza unificata.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "e finanziarie," sono sostituite dalle
seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti
stessi.".
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla
seguente: "decommissioning" e la parola: "direttore", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile".
4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente
articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse;
b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la
realizzazione";
c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte
dell'operatore," sono soppresse;
d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti:
"e le caratteristiche tecniche specifiche".
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "richiedono all'Agenzia" sono sostituite dalle
seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo";
b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di
sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e";
c) le parole: "dell'Agenzia per l'energia nucleare
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE".
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la
localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico».
2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti
nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche
internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di
sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione
dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento
programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta
dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del
suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla
base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da
enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione
degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive
del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive
del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e
sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti
da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del
Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli
impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare,
riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversita';
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilita';
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e
caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio
circostante.".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione
della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui
all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1
dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche'
del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto
riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione
ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13
maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione
ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno
dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle
procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di
concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni
dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i
parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione
ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti entro
quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi
approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti.
"comma 3".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono soppresse;
b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e' sostituita dalla
seguente: "installazione";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) progetto
preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia
dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza
installata e delle principali caratteristiche tecniche;";
d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle
seguenti: "sul sito";
e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del
rapporto".
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o
le informazioni di cui al comma 3.
3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero
dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari
sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione
in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento
immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini,
in accordo con il proprietario dell'area interessata.".
4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa
ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal
ricevimento di ciascuna istanza".
2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le seguenti:
" tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,".
3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3".
4. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite
dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come
individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.".
5. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il
Ministero dello sviluppo economico provvede";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le modalita'
di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite,
previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta
giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
o emolumenti a favore dei componenti.".
6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa.
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "approvata" e' sostituita dalla seguente:
"approvato";
b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
incluse eventuali caratterizzazioni ambientali";
c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;
e-ter) opere di protezione del sito;
e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori,
macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;
e-quinquies) eventuali demolizioni;
e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".
2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"2. Le suddette attivita' devono essere comunicate o denunciate
all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente,
secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata
delle opere e attivita' da effettuare.".
3. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti:
"il sito sul quale";
b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia";
c) le parole:"Al proprietario dell'area" sono sostituite dalle
seguenti: "Al proprietario del sito";
d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "L'operatore
che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione
dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito
e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al proprietario
il danno arrecato al bene.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11,
eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello
sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla
certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.".
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita'
stabilite con decreto";
b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma
2";
c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
"e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra
l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e
comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita
operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali
opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative
per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso
sito e connesse all'impianto nucleare;";
d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
"f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;";
e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa";
f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) documentazione relativa al modello operativo per
l'esercizio dell'impianto; in particolare:
1) manuale per la gestione in qualita';
2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo
dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e
relative patenti di idoneita';
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
6) proposte di prescrizioni tecniche;";
g) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) studio
preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della
valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee,
del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei
relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il
combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro
utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";
h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono
inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della legge 31
dicembre 1962, n. 1860 -";
i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) piano di
protezione fisica dell'impianto;";
l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono
sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della
procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata
presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini
dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al
Ministero delle infrastrutture e trasporti.".
4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonche', per i
profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni";
b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le
seguenti: "e di radioprotezione";
c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della
salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente".
5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse.
6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria,
acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
(VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in
sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni.
Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.".
7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di
cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui
all'articolo 9 ed e' esclusa ogni duplicazione delle relative
valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto
dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le
modalita' ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte
salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione
del sito rispetto ai criteri di localizzazione.".
8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sara'
soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite
dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte
integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia
definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della
certificazione dell'operatore.".
9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle procedure di
VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel decreto di compatibilita' ambientale";
10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di
cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle
amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica
dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le
modalita' di cui al comma 12.".
11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la
durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le
caratteristiche";
b) alla lettera d), le parole: "nonche' la periodicita' delle
revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita
operativa di cui al comma 2, lettera e)";
c) la lettera e) e' soppressa.
12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di
fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte
dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di
collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati
dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale
acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai
commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima
dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.".
13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono inserite le
seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),".
14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo
tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e
condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le
attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori
disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di
funzionamento dell'impianto.".
15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 14
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono inserite
le seguenti: " accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230,".
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola: "controlli" e' sostituita dalla
seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la
seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa;
b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite
le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla"
sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla".
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente:
"nucleare".
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31 e' sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la
supervisione dell'Agenzia, e' obbligato:
a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare
costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e
verificabile;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione
che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e
l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la
mitigazione delle relative conseguenze;
c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative
di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i
lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni
ionizzanti;
d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane
adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e
c).".
Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: "Rapporto annuale del
titolare dell'autorizzazione unica".
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite dalle seguenti:
"Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare".
3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso
altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo
22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare
dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di
ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non
riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia
vigila".
2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attivita' di cui
all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la
sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non
rispettate".
Art. 18
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile della
gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile
nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al
trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico
dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20.
In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere
stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di
esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il
combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo' adottare
l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere
accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la
normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle
prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al
condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso
il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o
dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo
Deposito nazionale.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la
Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti
disposizioni in materia.".
2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli
indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante
atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla
Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ".
4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa
tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e'
effettuata dall'Agenzia".
5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 3".
6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55,
56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gia'
presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da
almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita' competenti
entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non
vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il
Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e 14-quater
della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative
autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.
6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita'
richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, eventuali priorita' per l'ottenimento delle
relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza
realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta
segnalazione, le autorita' competenti non rilascino i pareri
riguardanti le suddette attivita', il Ministero dello sviluppo
economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma
2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude
entro i successivi novanta giorni.".
7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "istituito" e' sostituita dalla seguente:
"costituito".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, e' sostituita dalle
seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas";
b) dopo le parole: "previo parere" e' inserita la seguente:
"vincolante".
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per
l'energia elettrica e il gas";
b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti:
"risorse finanziarie".
Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 9,".
Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "beneficio economico
omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte
dello stesso," sono sostituite dalle seguenti: "beneficio economico
omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da
corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari a 0,4 euro/MWh" sono
sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh".
3. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "nei 20 km dal perimetro" sono sostituite
dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore".
4. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "le schema tipo" sono sostituite dalle
seguenti: "lo schema tipo".
Art. 23
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione
dai benefici".
2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente:
"costruzione".
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio
dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili
all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e i periodi di
arresto non sono considerati ai fini della determinazione del
beneficio.".
Art. 24
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono
sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici".
2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e
sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un
Centro di studi e sperimentazione".
3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le".
4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca
e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle
attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi
sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".
Art. 25
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo
previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n.
99," sono soppresse;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi"
sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati
dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma
4,".
Art. 26
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in
conformita' alla suddetta approvazione, una proposta di Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneita'
delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e
socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.".
2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola:
"indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata";
b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e
determinazione del fattore di riempimento".
3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima"
sono soppresse.
4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative"
sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici".
5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse
alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello
sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" e'
soppressa.
7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" e'
soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ",
entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui
territorio ricadono le aree idonee".
8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola:
"potenzialmente" e' soppressa.
9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite
le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma
8".
10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il
diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo in via
esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti:
"attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di
cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa
Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.".
11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente:
"12. Nella regione in cui e' situato il sito prescelto per la
realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro
trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta
a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie
informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si
terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute
dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche'
di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di
sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco
Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro
quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione
interessata.".
12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi".
13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
"13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini
dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la
documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto
disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico,
nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".
14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
"17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove
occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi.
L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti
urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e
atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato.".
Art. 27
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) rapporto
preliminare di sicurezza;";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) documentazione da cui risulta il modello operativo per
l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e
relative patenti di idoneita';".
Art. 28
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti:
"e dal ciclo del combustibile";
b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle
seguenti: "dei benefici economici".
Art. 29
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono
inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23,
comma 4,";
b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20
chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno
di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio
Deposito";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";
Art. 30
Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del
2010
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis.
Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo,
ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA
e' da intendersi all'Agenzia.
2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si
applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le
informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di
segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano
la materia.".
Art. 31
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto
1975, n. 393;
b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 32
Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"articolo";
b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "decommissioning";
c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del
2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono
soppresse;
d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite
dalle seguenti: "benefici economici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fazio, Ministro della salute
Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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