venerdì 24 dicembre 2010

Federalismo fiscale, il Decreto legislativo

Decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonche’ di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …..;
VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ………. ;
VISTI il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui
all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;
SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Art. 1
(Oggetto)
1. Le disposizioni del presente capo assicurano l’autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle Regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse Regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2
(Rideterminazione dell’addizionale all’IRPEF delle Regioni a statuto ordinario)
1. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale regionale all’IRPEF è rideterminata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le
regioni, da adottare entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da
assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti
statali soppressi ai sensi dell’articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa
ai sensi dell’articolo 7, comma 3. All’aliquota così rideterminata si aggiungono, a decorrere
dall’anno 2014, le percentuali indicate nel comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 5 del presente
decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell’Irpef di competenza
statale, con l’obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Per l’anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla
vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla
verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in
materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli
stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale. Resta altresì fermo che al
finanziamento della spesa sanitaria fino all’anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi
della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.
4. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
(Compartecipazione regionale all’IVA)
1. A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul
valore aggiunto.
2. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in
base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse
UE. A decorrere dall’anno 2014 l’aliquota è determinata con le modalità previste dall’articolo 11,
commi 3 e 5, primo periodo.
3. A decorrere dall’anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva
alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità
tiene conto del luogo di consumo. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio identificando il
luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso
dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto
fruitore.

Art. 4
(Riduzione dell’IRAP)
1. A decorrere dall’anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre
le aliquote dell’IRAP fino ad azzerarle, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso
fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
2. L’eventuale riduzione o azzeramento dell’IRAP è esclusivamente a carico del bilancio della
Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all’articolo 11.
3. Non può essere disposta la riduzione dell’IRAP, se la maggiorazione di cui all’articolo 5,
comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei
casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle
aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Art. 5
(Addizionale regionale all’IRPEF)
1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9% sino alla
rideterminazione effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non
può essere superiore:
a) allo 0,5 per cento, sino all’anno 2013;
b) all’1,1 per cento, per l’anno 2014;
c) al 2,1 per cento, a decorrere dall’anno 2015.
2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la
riduzione dell’IRAP. In ogni caso, la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non deve comportare
aggravio, sino ai primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente
o da pensione in relazione ai predetti redditi; con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente periodo. In
caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito non inferiore all’ammontare dei trasferimenti
regionali ai Comuni, soppressi in attuazione dell’articolo 8.
3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressività cui il sistema medesimo è informato, le Regioni possono stabilire aliquote
dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. Le Regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con
propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118,
quarto comma, della Costituzione, le Regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente
articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo
dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla
legislazione regionale.
6. L’applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio
della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato.
In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.
7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le Regioni impegnate
nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all’articolo 2,
comma 83, lettera b) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano
stesso.
8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei
casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle
aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
9. L’eventuale riduzione dell’addizionale regionale all’IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio
della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all’articolo 11.

Art. 6
(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario)
1. A decorrere dall’anno 2012 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle
Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di Province e
Comuni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano l’autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5,
7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all’articolo
3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le
Regioni, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1.
Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati
ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione.

Art. 7
(Ulteriori tributi regionali)
1. Ferma la facoltà prevista dall’articolo 25, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi la tassa
per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni
del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le
tasse sulle concessioni regionali, l’addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua
pubblica. Sono, conseguentemente, abrogati l’art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, l’art. 121
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l’art. 5
della legge 16 maggio 1970, n. 281, l’art.3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l’art. 18, comma 4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Qualora la Regione non si avvalga della facoltà prevista
dall’articolo 25, essa fa fronte all’onere derivante dal presente comma con la riduzione di spese
ovvero con il gettito derivante dall’eventuale incremento dell’addizionale regionale all’IRPEF ai
sensi dell’articolo 5.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
3. A decorrere dall’anno 2012 è soppressa la compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 e dal comma 3, spettano altresì alle Regioni a
statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8
(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all’IRPEF)
1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di
parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera e), della legge n. 42.
2. Con efficacia a decorrere dall’anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto
amministrativo, d’intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione degli stessi alla
addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 5, in misura tale da assicurare un importo
corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Può
altresì adeguare l’aliquota sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che
interessano le funzioni dei Comuni. La predetta quota di compartecipazione può, inoltre, essere
successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura
corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attuazione del presente
articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal
gettito di cui al comma 2. Previo accordo con i Comuni, la Regione stabilisce le modalità di riparto
del Fondo, nonchè le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui
si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 9
(Norme transitorie)
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede
comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al
finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce la disciplina
delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle
prestazioni. Fino a loro nuova determinazione, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i
livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale vigente.
Art. 10
(Classificazione delle spese regionali)
1. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 42 del 2009 sono
quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanità;
b) assistenza sociale;
c) istruzione scolastica;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all’articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 42 del 2009 sono
individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell’articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 42 del 2009.

Art. 11
(Fase a regime e fondo perequativo)
1. A decorrere dal 2014, al termine della fase sperimentale, in conseguenza dell’avvio del percorso
di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di
cui al comma 1 dell’articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:
a) la compartecipazione all’Iva di cui all’art. 3;
b) l’addizionale Irpef ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell’articolo 2;
c) l’Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010.
2. Ai fini del comma 1 il gettito dell’IRAP è valutato in base all’aliquota ordinariamente applicabile
in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall’articolo 4,
comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota dell’addizionale
regionale all’IRPEF di cui all’articolo 5 è valutato in base all’aliquota calcolata ai sensi dell’articolo
2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le
modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni
3. La percentuale di compartecipazione all’IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al
livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento
integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente,
concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell’articolo 10 del presente decreto sono
le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all’articolo 7, comma 2, del presente decreto;
b) i tributi propri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3) della legge n. 42 del 2009;
c) quote dell’addizionale regionale all’Irpef;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E’ istituito, dall’anno 2014, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una
compartecipazione al gettito dell’IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il
finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell’art. 10 del presente decreto. Nel primo
anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate anche in base ai
valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi
standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini del presente comma, per il settore
sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard come definito ai sensi dell’articolo 21.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1
dell’art. 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, é determinato con l’esclusione delle
variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria, nonché dall’emersione della
base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale. E’ inoltre garantita
la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi,
escluso il gettito derivante dalla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, alla regione di cui al
comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l’effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati
previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell’articolo 10 del presente decreto, le quote
del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell’addizionale regionale all’IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il
fondo perequativo, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per
abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell’addizionale regionale all’IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano
alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lattera a), in relazione
all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali di cui al comma 5 dovrà essere
applicato in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante
senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore
della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultante dall’applicazione del presente articolo sono
distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta vincoli di
destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui
all’articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della
convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b) e c) del comma 7, sono stabilite
con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE
Art. 12
(Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo assicurano l’autonomia di entrata delle Province ubicate
nelle Regioni a statuto ordinario.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle
Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 13
(Tributi propri connessi al trasporto su gomma)
1. A decorrere dall’anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato
delle province. Si applicano le disposizioni dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
2. L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2014 le
province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia
dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati
da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni
provinciali. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare
convenzioni con l’Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo
contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte
dall’Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei
confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42.
6. Continua ad essere attribuita alle Province l’imposta provinciale sulle trascrizioni, con le
modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14
(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all’accisa
sulla benzina)
1. A decorrere dall’anno 2012, spetta a ciascuna Provincia delle Regioni a statuto ordinario una
compartecipazione all’accisa sulla benzina.
2. L’aliquota di compartecipazione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme
per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi
ai sensi del comma 3, nonché alle entrate derivanti dalla compartecipazione e dalla addizionale
soppresse ai sensi dei commi 6 e 7.
3. A decorrere dall’anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a
Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, sono
individuati i trasferimenti statali di cui al comma 3.
5. L’aliquota di compartecipazione di cui al comma 2 può essere successivamente incrementata, con
le modalità indicate nel predetto comma 2, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori
trasferimenti statali suscettibili di soppressione.
6. La compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 è prorogata limitatamente all’anno 2011.
7. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta
allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è rideterminato
l’importo dell’accisa sull’energia elettrica in modo da assicurare l’equivalenza del gettito.

Art.15
(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)
1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall’anno 2013, dei
trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42.
2. Con efficacia a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto
amministrativo, d’intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse
alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un
importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì
adeguare l’aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può,
inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di
riduzione.
3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di
cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi
dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attuazione del presente
articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di
riequilibrio alimentato dal gettito di cui al comma 2. Previo accordo con le Province, la Regione
stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonchè le quote del gettito che, anno per anno, sono
devolute alla singola Provincia in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 16
(Ulteriori tributi provinciali)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse
riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

Art. 17
(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)
1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle Province
dell’autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall’anno 2012, un Fondo sperimentale di
riequilibrio. Il Fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto
dall’articolo 13 della legge n 42.
2. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato dalle entrate di cui all’articolo 14, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con la
determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale
di riequlibrio.

Art. 18
(Classificazione delle spese provinciali)
1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai
fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l’articolo 21, comma
4, della legge n. 42 del 2009.

CAPO III
PEREQUAZIONE
Art. 19
(Fondo perequativo per comuni e province)
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei
fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello
Stato, a decorrere dall’anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli
stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata
Stato- Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio
dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo.
2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei
comuni, l’altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.
3. In conformità all’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, attraverso accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata l’entità dei fondi di cui ai
commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.
4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni
fondamentali di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge citata legge n. 42
del 2009 avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato
della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate
proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore,
per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei
finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo
di addizionalità cui questi sono soggetti.
5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota
uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza
demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone
montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle
caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con
tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.
6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra
i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard.
7. Per le spese relative all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo
perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità
fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a
forme associative;
8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e
previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse
assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio
regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri
di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti
con le modalità di cui al presente comma.
9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del
territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento.
Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei
singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto
del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate
non può comportare ritardi nell’assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in
cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere
sostitutivo di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di
cui all’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10. Con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

CAPO IV
COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 20
(Oggetto)
1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall’anno 2013 la determinazione dei costi
standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel
settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto
adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, così come integrati da quanto
previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.
2. I costi e i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente capo
costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e
successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della
programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21
(Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)
1. A decorrere dall’anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato in coerenza
con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. In sede di determinazione, sono distinte la quota
destinata complessivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, comprensiva
delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n.
191, attuativo dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre
2009, così come rideterminato dall’articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Art. 22
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di
cui all’articolo 3 dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base
della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), dell’ Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal
DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre
2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l’attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:
a) 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51% per l’assistenza distrettuale;
c) 44% per l’assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato,
in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark). In sede di prima applicazione è stabilito il
procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state
scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la
Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 3 dell’Intesa Stato-
Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’Intesa Stato-
Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che
garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di
appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi
comprese le entrate proprie regionali effettive;
6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza:
assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è
dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed
appropriatezza, dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark. A tal
fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni benchmark:
a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva
extraregionale;
b)è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto
alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli
essenziali;
d) è depurato delle quote di ammortamento.
e)è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale,
secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato – Regioni, che tengano
conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al
fine di definire i bisogni sanitari. Sino al raggiungimento dell’intesa si applicano i
criteri adottati per il riparto delle annualità 2010 – 2012.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo
esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età
considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento.
8. Il valore percentuale del fabbisogno regionale, come determinato in attuazione di quanto indicato
al comma 6, rispetto al valore totale, costituisce il fabbisogno standard regionale;
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al
fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell’articolo 21.
10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), della legge
n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal
presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui
al comma 1
11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente comma, si
trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di
regioni inferiore a 5, le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior
risultato economico registrato nell’anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l’equilibrio.
12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l’obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione
delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

Art. 23
(Revisione a regime dei fabbisogni standard)
1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari
regionali, i criteri di cui all’articolo 22 possono essere rideterminati previa Intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come
definito all’articolo 21.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio
2009, n. 42.

Art. 24
(Disposizioni finali)
1. In fase di prima applicazione:
a)restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate,
nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;
b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non
disciplinate dal presente decreto.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in
materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria.
3. Con distinto decreto legislativo integrativo , adottato ai sensi della legge n. 42 del 2009, sono
determinati i costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali
delle prestazioni fissati dalla legge statale e sono conseguentemente distinte le fonti di
finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 10.

CAPO V
NORME FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 25
(Tributi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42)
1. A decorrere dall’anno 2013 la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati
ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai
tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che
Comuni e Province possono applicare nell’esercizio della propria autonomia.

Art. 26
(Elementi informativi )
1. Gli elementi informativi necessari all’attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito
dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca
dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n.
42.
2. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti
finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone
al Governo le eventuali misure correttive.

Art. 27
(Disposizione finanziaria)
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

 

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