Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Serie Generale n. 18 del 24-01-2011
LEGGE 24 gennaio 2011, n.1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro
delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle
attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (11G0015)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI
Promulga
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni
relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione
Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n 3909):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
il 26 novembre 2010.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente,
il 26 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione , in sede referente, l'1,2, 13 e
15 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 15 e 16 dicembre 2010 ed approvato il 21
dicembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n.2507):
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio), in sede referente,
il 21 dicembre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 14ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 22
dicembre 2010.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 12 e 18
gennaio 2011.
Esaminato in aula il 12 gennaio 2011 ed approvato il 19 gennaio
2011.
Camera dei deputati (atto n. 3909-B):
Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il
19 gennaio 2011 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 19 e 20
gennaio 2011.
Esaminato in aula e approvato il 20 gennaio 2011.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «"e localita' Cava Vitiello"» sono
inserite le seguenti: «, "; Caserta - localita' Torrione (Cava
Mastroianni)"»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Al fine di garantire la
realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al
recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti
termici di rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica,
nonche' ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania,», le parole: «puo' procedere» sono sostituite dalla
seguente: «procede» e le parole: «di commissari straordinari che»
sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata massima di dodici
mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale
della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari,
amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i
professori universitari ordinari con documentata e specifica
competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti,
che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da
destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con
priorita' per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede,
sentiti le province e i comuni interessati, il commissario
straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il
personale della carriera prefettizia»;
al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni»
fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In
deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio
degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del
presente comma procedono alla convocazione della conferenza di
servizi, che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non
oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso
dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal
presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della
VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla
conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si
esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari
predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le
funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo I del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e le parole:
«il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «la finanza
pubblica»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono inserite
le seguenti: «, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al
primo periodo del presente comma,»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di
impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla
produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici
di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti gia' posti
in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i commissari
straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito
territoriale di competenza, con funzione di amministrazione
aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e
27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via
di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte
le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini
dell'acquisizione della disponibilita' delle aree medesime e
conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo I del predetto
decreto-legge sono svolte dal Presidente della regione ed i termini
dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di
certificazioni e di nulla osta sono ridotti della meta'. A tal fine
il Presidente della regione costituisce un'apposita struttura di
supporto composta da esperti del settore aventi adeguate
professionalita' nel numero massimo di cinque unita'. Alle spese di
funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite
massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
3, comma 1».
al comma 5, capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticita' derivanti
dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti
prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione
dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente
della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate
all'articolo 3, con una o piu' ordinanze, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la
gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti
territoriali sovraprovinciali.
7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto
previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di
gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data
del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di competenze dei comuni
e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
di tariffa integrata ambientale). - 1. All'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30
settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011", "30
settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";
d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio
2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio
2012"».
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Consorzi operanti nel settore dei rifiuti). - 1.
All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre
2011".
2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio
unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su
base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione
dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione
adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della
disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».
All'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del. Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni».
Nessun commento:
Posta un commento