L'UNIONE SARDA - Economia: Il Tribunale dichiara la Queen fallita
Udin, oltrepadania. «Famiglie sempre più in crisi chiedono aiuto anche per il bus»
Trst, oltrepadania. «Servizi sociali, utenti saliti del 60% in cinque anni»
A Genova nascono i gruppi di acquisto per il solare
Il novembre nero dell'industria
Ecco la bozza del provvedimento del governo sulle liberalizzazioni
L'UNIONE SARDA - Economia: Il Tribunale dichiara la Queen fallita
12.01.2012
IL CASO. L'uscita di scena del gruppo di Macomer compromette anche il piano di Ft per il rilancio.
Voragine da un milione, sentenza a sorpresa dei giudici di Oristano.
Il calzificio Queen è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Oristano. Nel Marghine cade un altro simbolo industriale, dove sono coinvolti ben 200 lavoratori e lavoratrici, 142 solo dell'ex Queen e altri 60 riassunti da Ft Calze. Per loro, dopo un anno di cassa integrazione straordinaria, si prospetta solo il licenziamento.
LA DECISIONE Un provvedimento inaspettato quello del Tribunale: nell'udienza del 6 dicembre scorso i giudici avevano accolto le istanze del collegio difensivo e del liquidatore. Il giudice ha invece recepito la posizione dei commissari giudiziali, proprio su un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato un buco da un milione di euro sulla fatturazione, che la Queen aveva però provveduto a saldare. Secondo i giudici è proprio questo il motivo per cui la Queen avrebbe utilizzato un credito per pagare un debito. Ora, per lo stesso motivo, l'Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere l'Iva. Da qui il decreto di fallimento, depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio scorso. Per il collegio difensivo ci sono i termini per ricorrere, ma la decisione è affidata al presidente del gruppo Real, Cesare Casella.
IL LIQUIDATORE «Una delusione», commenta il liquidatore Domenico Falchi, «perché il fallimento fa male a tutti, in primo luogo ai creditori, che prenderanno meno di quello che veniva offerto. Fa male a Ft.Calze (dove è in atto la cassa integrazione) poiché ora c'è la possibilità reale che all'asta si presentino concorrenti che potranno acquistare le macchine e portarsele via».
LE PROTESTE Sconcerto in tutta la provincia. Gli assessori provinciali all'Industria e al Lavoro Costantino Tidu e Giuseppe Dessena, quelli della commissione Massiliano Vacca e Bobo Arbau, i consiglieri provinciali del territorio Daniela Forma, Andrea Rubattu, Ignazio Piras, Federico Castori, Tore Cossu, Pietro Del Rio, assieme ai sindacati, chiedono un incontro urgente agli assessori regionali al Lavoro e Industria per discutere la grave situazione di Tossilo e del territorio. Emergenza sociale dunque. I SINDACATI La Cgil attacca con Franco Mussoni e Jose Mattana. «È il fallimento della politica. Come per la Legler, nel nostro territorio si sta consumando l'ennesima tragedia, senza che la Regione intervenisse preventivamente». La Cisl, con Ignazio Ganga e Tomaso Canu, rincara la dose: «Una morte annunciata. Ora gli effetti saranno dirompenti. La Regione deve intervenire». Chiudono Felicina Corda e Maria Grazia Angius della Uil: «Non possiamo affidare tutto a Ft.Calze che, di fatto, non è riuscita nel rilancio. Cosa intende fare la politica?». C'è solo cassa integrazione per tutti. Ieri il provvedimento è stato adottato anche da Alsafil, con altri 30 operai che finiscono sotto l'ombrello dell'Inps. Francesco Oggianu
Udin, oltrepadania. «Famiglie sempre più in crisi chiedono aiuto anche per il bus»
Don Faccin: la pressione degli aumenti e delle tasse è fortissima, interi quartieri in sofferenza. «La disaffezione verso i politici è netta, c’è rabbia e delusione per chi è percepito come privilegiato»
Maurizio Cescon
UDINE. «La crisi pesa sempre di più sulle famiglie, anche qui da noi a Udine, in Friuli. Basti pensare che adesso, più di qualcuno che non ce la fa più, viene a chiederci un aiuto anche per pagare l’abbonamento dell’autobus dei figli che vanno a scuola. La situazione è difficile, molto difficile, specialmente in alcuni quartieri come via Riccardo di Giusto, San Domenico, Sant’Osvaldo e in genere le periferie. E i nuovi poveri sono tutti italiani».
A parlare così è don Giuseppe Faccin, direttore dell’Ufficio problemi della famiglia dell’arcidiocesi, nonchè parroco di Sant’Antonio ai Rizzi. Un sacerdote che vive concretamente i problemi della gente e che lunedì sarà relatore a un convegno su “La Udine futura”. La sua analisi, a leggerla con attenzione, fa davvero preoccupare. Unica consolazione la spinta della solidarietà, che è ancora robusta e che permea il tessuto sociale, fin nelle radici.
«La pressione del fisco e dei rincari sulle famiglie è ormai fortissima - dice don Faccin -. E in più c’è ancora chi perde il posto di lavoro. La scorsa settimana un uomo, marito e padre, è venuto da me a dirmi che era rimasto senza occupazione, da un giorno all’altro. “Eravamo sette dipendenti, mi ha spiegato, ma il nostro titolare ne poteva tenere solo quattro. E così sono rimasto a casa”. Questa è la dura realtà con la quale facciamo i conti quotidianamente. Poi c’è chi non riesce più a pagare bollette di luce e gas, conti sospesi, spese condominiali e quant’altro, oppure le attività dei figli, perchè anche andare a fare sport, ormai, sta quasi diventando un lusso: i contributi sono aumentati e sempre più cari. E per fortuna che tante giovani coppie con bimbi piccoli vengono letteralmente “salvate” dai nonni, che destinano parte della loro pensione a pagare il mutuo della figlia o del figlio, che magari sono in difficoltà con il lavoro».
E gli aiuti? «I servizi sociali del Comune danno una mano - aggiunge don Faccin -, con loro ci confrontiamo, ma spesso per ottenere qualcosa dall’amministrazione pubblica l’interessato deve fare una lunga trafila, compilare carte su carte e poi i soldi gli arrivano un anno dopo. Se le parrocchie chiudessero i rubinetti della solidarietà, allora sì che si sentirebbe la differenza, per tanti sarebbe un guaio. Noi cerchiamo di stare accanto alla gente che si trova in ristrettezze economiche, in silenzio e lavorando. Una cosa positiva è che la solidarietà, tra chi vive in un quartiere, tra vicini di casa, tra appartenenti alla stessa parrocchia, resiste, io la percepisco».
Invece per don Faccin lo scollamento tra Paese reale che non ce la fa ad arrivare a fine mese e politici privilegiati è un elemento critico. «Il disagio delle famiglie si manifesta - spiega il religioso - anche con la disaffezione per la politica. Mi fermano e mi dicono: “A noi per metterci una tassa stanno tre secondi, loro per ridursi un po’ lo stipendio si fanno una commissione che chissà quando decide”. Ecco, la gente ha tanta rabbia e delusione per la classe politica. Spero solo che questo malessere non venga coagulato in forze negative».
Trst, oltrepadania. «Servizi sociali, utenti saliti del 60% in cinque anni»
La Cisl: troppo poche le assistenti, ciascuna in media ha in carico 225 persone L’assessore: bisogni aumentati in modo incredibile, riorganizzeremo il servizio
di Gabriella Ziani
Lei perde il lavoro. Pazienza, ce la faremo, dice lui. Poi tocca a lui, e lei non può dire «pazienza». In due, con gli occhi sgranati, si ritrovano, anche un po’ impacciati e vergognosi, negli uffici dell’assistenza sociale. Oppure direttamente in via Mazzini. Vogliono parlare con l’assessore: non sono poveri, ma storditi dalla mancanza di lavoro e di denaro, una cosa per loro assurda.
Nella benestante Trieste gli utenti dei servizi sociali sono aumentati dal 2007 al 2011 del 60%: da quasi 7000 a 11 mila circa. Ogni assistente sociale ha in media ormai 225 persone da aiutare su mille fronti: famiglie, minorenni, anziani, disabili, sfortunati, vessati, disoccupati, dissipati, sfrattati, malati, senza famiglia, senza reddito. E il Comune non è più la cassa continua, ha abolito l’antiquato “sussidio”, non versa denaro utile per il momento, ma (come da anni fa l’Azienda sanitaria) studia progetti di “riqualificazione sociale” per ciascuna persona. Il che significa capirne il caso, cercare soluzioni attraverso gli altri enti della città, trovare lavoro o formazione. Per dar l’assegno bastavano minuti, per un progetto ci vogliono giorni. E l’organico delle assistenti è in grave sofferenza.
Lo denuncia Walter Giani, segretario Cisl-funzione pubblica, che ne ha già discusso col Comune e che il 13 gennaio organizza un’assemblea generale di tutte le oltre 60 assistenti sociali. «L’organico - afferma Giani - dovrebbe essere di 65 unità, di fatto in ruolo ce ne sono 61 e lavorano sul campo in 49: 3 in maternità, 7 in posizione organizzativa, 1 diventata dirigente a tempo determinato, 1 con funzioni amministrative, manca di fatto il 25% del personale».
L’assessore alle Politiche sociali Laura Famulari risponde con alcune iniziative: «Abbiamo prorogato 2 “tempi determinati” e faremo un bando per mobilità per 3 posizioni - annuncia -, se andrà deserto bandiremo il concorso. Del resto - aggiunge - è del 2010 un accordo tra Cgil, Cisl e Uil e rappresentanti degli assistenti sociali che stabilisce 1 professionista ogni 5000 abitanti, secondo questi parametri Trieste è in linea».
Ma i cittadini non fanno contratti sul “tetto” di richieste, e bussano con intensità mai vista. Il sindacato chiede ben di più: «Un concorso pubblico in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla finanziaria regionale, l’ultimo risale al 2004, sono trascorsi 8 anni, molto personale è andato o andrà in pensione, e il carico di lavoro è vertiginosamente aumentato».
«È vero, i bisogni sono aumentati in modo incredibile - prosegue Famulari -, per questo faremo anche una riorganizzazione del servizio. Un gruppo di studio ha lavorato per 5 mesi con le assistenti sociali nelle quattro Unità territoriali per capire dove c’era da migliorare. È emerso questo: che i bisogni attuali dei cittadini richiedono una specializzazione “per target” da parte delle assistenti. Serve insomma distinguere la singola specializzazione, quando uno conosce bene la propria materia anche le procedure diventano più veloci. L’assistente sociale è il “front office” del servizio comunale, ma anch’io ricevo tutti i cittadini che me lo chiedono. Tantissimi: soprattutto persone che hanno perso il lavoro, certi a monoreddito che non ce la fanno più, coppie che hanno perso il posto in sequenza, e che si trovano in povertà all’improvviso, sconvolti, perché mai in vita loro avevano provato una cosa simile».
A Genova nascono i gruppi di acquisto per il solare
L'iniziativa, che vuole promuovere l'installazione di impianti domestici, è stata promossa da Comune, Legambiente e Azzeroco2
Comune di Genova, Legambiente e Azzeroco2 hanno avviato un progetto per promuovere il risparmio energetico e favorire le energie rinnovabili. L'iniziativa , denominata ''Il Sole per Tutti'', prevede la creazione di Gruppi di acquisto solare (Gas) a livello comunale, che raccoglieranno le adesioni per favorire non solamente l'installazione di impianti fotovoltaici e solari domestici, ma anche per aumentare la partecipazione dei cittadini, fornendo al tempo stesso maggiori conoscenze culturali e tecniche nel settore delle energie rinnovabili. Per offrire un punto di riferimento ai cittadini al quale chiedere informazioni e inviare i moduli di adesione, è stato attivato nella sede di Legambiente Liguria lo sportello informativo dei Gas di Genova, in sinergia con il Green point del Comune per lo scambio dei dati raccolti.
Il progetto ''Il Sole per Tutti'' si colloca nell'ambito delle azioni da attivare in applicazione del Patto dei sindaci in tema di energie rinnovabili e risparmio energetico ed è riconosciuto, all'interno del Piano di azione per l'energia sostenibile (Sustainable energy action plan- Seap) del Comune di Genova, come uno strumento innovativo e democratico per facilitare l'accesso delle famiglie al mercato solare. Tra le azioni previste dal Piano di azione per l'energia sostenibile (il primo validato in Europa), che prevede la riduzione della CO2 del 20% al 2020 e la copertura del 20% di fabbisogno con risorse rinnovabili, vi è infatti l'attuazione a Genova dei Gruppi di acquisto solare.
Il novembre nero dell'industria
Peggior calo da dicembre 2009
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la produzione è crollata del 4,1%. In recupero di appena lo 0,3% rispetto a ottobre. Tengono i prodotti farmaceutici. Sprofonda l'elettronica
Un'operaio metalmeccanico al lavoro
MILANO - Crolla la produzione industriale su base annua con una del 4,1%: il peggiore dalla fine del 2009. Eppure a novembre, rispetto ad ottobre, l'Istat registra un timido segnale di ripresa: +0,3%. Appena sufficiente a ridurre il pesante passivo del settembre-novembre, quando l'indice è sceso del 3,0% rispetto al periodo precedente. Nella media dei primi undici mesi dell'anno, però, la produzione cresce dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Gli indici corretti per gli effetti di calendario, prosegue l'Istat, registrano, a novembre, un calo tendenziale (anno su anno) per tutti i raggruppamenti: del 4,6% per i beni intermedi, del 4,5% per i beni strumentali, del 4,4% per l'energia e del 3,1% per i beni di consumo. Rispetto a novembre 2010, gli unici settori dell'industria in crescita sono l'attività estrattiva (+12,4%), la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,7%) e la fabbricazione di macchinari n.c.a.
(+2,1%).
Tra i settori in calo, quelli, che in novembre registrano le diminuzioni tendenziali più ampie sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-13,6%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-12,8%)
A novembre l'indice destagionalizzato registra un incremento congiunturale (rispetto quindi al mese precedente) per i beni di consumo (+1,5%) e per l'energia (+0,8%), mentre segna diminuzioni nei comparti dei beni strumentali e dei beni intermedi (entrambi -0,3%). Gli indici corretti per gli effetti di calendario presentano, a novembre 2011, un calo tendenziale per tutti i raggruppamenti: del 4,6% per i beni intermedi, del 4,5% per i beni strumentali, del 4,4% per l'energia e del 3,1% per i beni di consumo. I maggiori contributi alla variazione tendenziale dell'indice generale (calcolati sui dati grezzi) provengono dai beni intermedi (-1,5 punti percentuali) e dai beni strumentali (-1,3 punti percentuali).
L'indice corretto per gli effetti di calendario segna, rispetto a novembre 2010, aumenti nei settori dell'attività estrattiva (+12,4%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,7%) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a (+2,1%). Le diminuzioni maggiori riguardano la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-13,6%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-12,8) e la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi (-10,7%).
(12 gennaio 2012)
Ecco la bozza del provvedimento del governo sulle liberalizzazioni
CAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI
Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti
numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione
comunque denominati per l’avvio di un’attività economica a far data dal 30 ottobre 2012,
con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono
regolati dai seguenti articoli… (indicarli)
2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti
numerici e i preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si applica quanto previsto dal
comma 6 dell’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata,
il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l’avvio di un’attività
economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o preventivi atti di
assenso dell’amministrazione comunque denominati, deve essere giustificato sulla base
dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. I requisiti soggettivi e
oggettivi per l’esercizio di un’attività economica devono essere individuati sulla base
dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle attività per le quali
permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nel rispetto della norma
generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal comma 1. Con uno o più
regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo precedente, sono disciplinati,
nel rispetto dei principi di cui al comma 3, i requisiti per l’esercizio delle attività economiche,
i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta
giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del
principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende
rilasciato positivamente.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari come
definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività
sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo. Art. 2
(Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità
ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art.
101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga
attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in
autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle
promozioni e l’entità delle riduzioni.
2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione
all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà
disciplinate dal primo comma.
3. Sono altresì abrogati l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’articolo 3,
comma 1, lettera f), limitatamente alle parole da “tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e
comunque ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.Art. 3
(Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)
Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n.300, è aggiunto il seguente:
“1 bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie
dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d’opera pari o inferiore a
quindici, il numero di prestatori d’opera di cui al comma precedente è elevato a cinquanta”Art. 4
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei
consumatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
viene individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell’ambito dei
dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le funzioni di tutela e di promozione della
concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a) Monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con
la tutela o la promozione della concorrenza;
b) Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Presidente del Consiglio
di sottoporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
d) Supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro
partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
e) Ha il potere di proposta di cui all’articolo … del presente … (privatizzazioni);
f) Svolge le funzioni di cui all’articolo … del presente … (clausole vessatorie).
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l’ufficio individuato ai sensi del
comma 1 del presente articolo, tramite funzionari appositamente autorizzati, può formulare
richieste di informazioni a privati e enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
collaborare con l’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presene articolo. Con
regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i poteri e le procedure istruttorie, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza
possibile dell’intervento amministrativo; sono inoltre disciplinati i rapporti tra la struttura e le
altre amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio
individuato ai sensi del medesimo comma.
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del
presente articolo non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di presenza comunque
denominati, operano con autonomia di giudizio, rispondono per gli atti compiuti
nell’esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.
CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente
“Art 37 bis
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L’ufficio individuato ai sensi dell’articolo … , comma 1, del presente … è competente ad
accertare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e
mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare
compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’ufficio di cui al
comma 1 in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di
interpello, non possono essere successivamente valutate dall’ufficio di cui al comma 1
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’ufficio di cui al comma 1, adottati in
applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità
delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.Art. 6
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe)
All’articolo 140 – bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) – al comma 2 lett. a) la parola “identica” è sostituita dalla parola “omogenea”;
- Il comma 2 lett. b) è così sostituito: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un
prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un
diretto rapporto contrattuale;
- Al comma 2 lett. c) è soppressa la parola “identici”.
b) – al comma 3 le parole “senza ministero del difensore” sono sostituite dalle seguenti
“anche senza il ministero del difensore”.
- Al comma 3, terzo periodo, le parole “contenente,oltre all’elezione di domicilio,
l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore” sono
sostituite dalle seguenti “allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli
elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo dall’attore principale, è
depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”.
- Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata,
anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”.
c) – il comma 6 primo periodo è così sostituito “All’esito della prima udienza il tribunale
decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità
delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”;
- Al comma 6, secondo periodo le parole “quando è manifestamente infondata,
quando sussiste un conflitto di interesse” sono soppresse e le parole “l’identità dei
diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti “l’omogeneità dei diritti”
d) Al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente “sul reclamo la corte d’appello
decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal
deposito del ricorso”.
e) Al comma 9, lettera a) la parola “individuali” è sostituita dalla seguente “omogenei”.
f) Al comma 12 dopo le parole “dette somme.” sono aggiunte le seguenti “In quest’ultimo
caso il giudice assegna alle parti un termine di novanta giorni per addivenire ad una
conciliazione sulla liquidazione del danno. Il verbale di conciliazione costituisce titolo
esecutivo. Scaduto il termine, il giudice liquida le somme dovute ai singoli aderenti”.
CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui
al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse;
b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista
appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da
“ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;
b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore”
fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente
che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione
richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito
disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare
l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio
sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano
alle previsioni del presente articolo.Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio
ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo
biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il
tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti
nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente
disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.
Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.Art. 10
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie”
inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“ il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000
abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente
l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a
9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della
previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile
1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere
esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per
soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve
quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale
sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente
comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del
tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e
l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni
marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da
servizi alberghieri o di ristorazione;
b) Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a
10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a
1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai
comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per
cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i
medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con
decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del
sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni,
le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.Art. 12
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti
del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei
distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4,
comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500
posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a
notaio per 500 posti. Per gi anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un
concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai
seguenti:
“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere
nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli
atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o
frazione di Comuni aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo
studio, in tutto il territorio nel distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede
notarile.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“egli non può esercitarlo fuori dal territorio della Corte d’Appello nel cui distretto è
ubicata la sua sede.”.
6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono
sostituite dalle seguenti:
“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il
notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero
del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l’infrazione è
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello
stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi
dell’articolo 156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato
dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “ di cui
all’articolo 153, comma 1, lettera b) “ sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha
sede”.
CAPO IV
ENERGIA
Art. 13
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli impianti
stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della
vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che prevedano forme di esclusiva
nell’approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge. Nei
contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore può
comunque avvalersi della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi produttore o
rivenditore nella misura del cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal
singolo punto vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni
economiche e l’uso del marchio.
2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi
liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per
una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato
nel precedente anno dal singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche
diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 5 marzo
2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall’entrata in vigore della legge, i gestori
non proprietari dell’impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da
qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto
erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi
allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le
facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. L’articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 , è sostituito dal seguente:
“Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi
nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articlo 5,
comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e
professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) L’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici
senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) L’esercizio della vendita di pastigliaggi;
d) L’esercizio della vendita di tabacchi;
e) È comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”:
5. L’articolo 28, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “Le attività di cui al comma 8 lettere a), b) c),
d) ed e) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata
dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio
medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività”.Art. 14
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “a condizione” fino a “dipendenti” sono
soppresse.Art. 15
(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all’ingrosso e attività di
distribuzione)
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l’efficienza della rete di distribuzione dei
carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti
può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato,
direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello
di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo
di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per
l’energia e il gas, dai seguenti soggetti:
a) I gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente
costituite;
b) Ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla
lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o
indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella
raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da
quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che
tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati,
dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale,
che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli
impianti di cui il medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull’entità dell’indennizzo di riscatto, decide previo contraddittorio,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal
comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le
aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti
per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.Art. 16
(Ampliamento platea beneficiari bonus elettrico/gas)
Al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell’applicazione delle tariffe agevolate previste
per i soggetti economicamente svantaggiati dall’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e dall’art. 46, comma 1 – bis, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dispone la
revisione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale.Art. 17
(procedure autorizzative alla costruzione di nuovi impianti)
Gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione contrattualizzati da Terna tramite il mercato
della capacità come definito dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 21 luglio
2011, ARG/elt 98/11 sono di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative
vigenti, come disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”.
CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 18
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai seni dell’art. 117, comma 2, lettere e)
ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “La delibera di cui al comma precedente è adottata previo
parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro
sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni
idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di
procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera
e il parere sono resi pubblici”.
3. L’art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “ l’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro
di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma
2 è comunque adottata prima di procedere la conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi,
entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza
della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del
presente articolo.”.
4. Al comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma
complessiva di 200.000 euro annui”;
b) Alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione “in house” è consentita per
un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda
risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare
un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.”.
5. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti:
“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province
e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo
20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”
“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi
a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli amibiti
o dei bacini territoriali ottimali.”.6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:
“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 – bis del
decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di
servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con
riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola
eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13,
possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi
di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato
all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle
entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente”
7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148, alla lettera a) in fine le parole “ alla data del 31 marzo 2012” sono
sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”
8. All’art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422” sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le competenze
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste dall’art. 21 comma 19, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto – legge 31 magio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio, n. 122, i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione
dell’ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà
di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali
sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e
comunicano l’esito entro il 30 settembre 2012 all’Ufficio di cui all’articolo …. Comma 1, del
presente…
2. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i poteri
sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di
servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”;
b) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno
secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle
istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono,
comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano
sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti.”;
c) Al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale”.Art 21
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono
tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro
valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione
necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di
giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito
che il prefetto, su richiesta dell’ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000
ad un massimo di euro 500.000.
CAPO VI
TRASPORTI
Art. 22
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ferme restando le
competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente
articolo.
2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è competente nei
settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti e in particolare provvede:
1) A garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti,
autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
2) A definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente
esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe,
dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e
l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e
delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) A stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio
pubblico o sovvenzionati;
4) A definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva
e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
5) Con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e con
effetto dall’anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni in essere
applicando il metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività x a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri
tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non
possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo
precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di
promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
6) Con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle
tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, in particolare per
quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo
scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:
a) L’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per
confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate
compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o
utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi
già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre
adeguate modalità;b) Consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di
essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla
normativa vigente;
c) Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di consentire ai titolari di licenza una
maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un
servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per
la quale sono state originariamente rilasciate;
e) Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi
servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a
tutela dei consumatori”
2. All’articolo 37 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 2145, al comma 3 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del
medesimo comma”, al comma 5 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2” e al
comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”. All’articolo 36 del decreto
– legge 6 luglio 2011, n. 111, al comma 2 è abrogata la lettera e).Art. 23
(indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)
1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese
operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l’attuazione delle direttive
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete
ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti
dell’azionista d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del
provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31
ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
predetto decreto. Art. 24
(Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse.
b) la lettera b -bis)è soppressa.
CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 25
(Liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta)
1. L’articolo 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come modificato, da ultimo, dal comma 4
dell’articolo 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
2. In via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continua a garantire lo svolgimento del servizio fino
alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento del servizio da parte delle
amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.Art. 26
(Procedure ad evidenza pubblica per le concessioni del demanio marittimo per attività
turistico – balneari)
1. In conformità alla normativa dell’Unione europea a tutela della concorrenza, la selezione
del concessionario sui beni del demanio marittimo avviene attraverso procedure ad
evidenza pubblica trasparenti, competitive e debitamente pubblicizzate, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A favore dei precedenti concessionari è
riconosciuto un diritto di prelazione, ove adeguino la propria offerta a quella presentata dal
concorrente risultato vincitore della procedura.
2. Le concessioni non possono avere durata superiore a quattro anni e non possono
essere automaticamente prorogate. In ogni caso, per il rinnovo si ricorre a nuove procedure
competitive.Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l’Agenzia Italiana per il
Farmaco, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di accertare
l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.Art. 28
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
comma 5 – bis è abrogato.
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