Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10
aprile 2013, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state
stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle
agevolazioni fiscali e contributive, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (DL Crescita 2.0).
Le agevolazioni possono essere
concesse in favore di micro e piccole imprese localizzate all’interno delle 33
Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia riportate in
allegato al decreto, nonché, in via sperimentale come disposto dalla norma
sopra indicata, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias,
nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo
di programma “Piano Sulcis”.
La dotazione finanziaria per gli
interventi da attuare nell’ambito delle Zone franche urbane , così come
individuata nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”,
ammonta a complessivi 303 milioni di euro, integrabile con risorse messe a
disposizione dalle Regioni interessate. Per i comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias le risorse saranno individuate con un successivo decreto
interministeriale, a valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano
Sulcis”.
Le agevolazioni previste dal
decreto sono rappresentate dalle esenzioni consistenti in:
esenzione dalle imposte sui
redditi (IRPEF, IRES);
esenzione dall’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP);
esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU);
esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono concesse
alle imprese a titolo di “de minimis”. Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle
agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di
eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di
“de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
della richiesta di agevolazione nei due esercizi finanziari precedenti, fino al
limite massimo di 200.000,00 euro.
Le disposizioni di attuazione dell’intervento
saranno contenute nei bandi emanati dal Ministero dello sviluppo economico,
anche sulla base delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni regionali
competenti, relativi a una o più Zone franche urbane.
Allegati
Decreto ministeriale 10 aprile
2013
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