Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche.
(13A07698) (GU Serie Generale n.223 del
23-9-2013)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 16
del decreto-legge 24
gennaio 2012, n.
1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27,
recante
«Sviluppo di risorse
energetiche e minerarie
nazionali
strategiche»;
Visto il
comma 1 del citato art. 16 che demanda a
un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro
dello
sviluppo economico, la
definizione delle modalita'
per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate
e delle
modalita' di destinazione di una quota di tali
maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali
di crescita
dei
territori di insediamento
degli impianti produttivi
e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra
disposizione attuativa;
Visto il
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto
del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni;
Visto il
decreto interministeriale 8 marzo
2013, di approvazione
della Strategia energetica nazionale;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Una
quota dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) di cui
al titolo II del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
(TUIR), versata dai soggetti di nuova
costituzione che hanno
sede
legale nelle regioni a statuto
ordinario e
svolgono nelle stesse
regioni, in
base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma, le attivita'
di coltivazione relative
a
progetti di sviluppo presentati a
decorrere dalla data
di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto,
individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente
alla attivita'
prevalente, e' iscritta in apposito Fondo dello
stato di
previsione
del
Ministero dello sviluppo
economico, denominato di
seguito
"Fondo". La
quota e' determinata applicando all'imposta
complessivamente versata dai soggetti di cui al
comma 1,
nettizzata
come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota
del 30
per cento,
fino ad un ammontare non superiore a euro
130.000.000, e l'aliquota
del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di
cui al primo periodo
non possono esercitare le opzioni di cui agli
articoli 115 e 117 del
TUIR.
2. Il
Fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare interventi
per lo sviluppo
di progetti infrastrutturali e
occupazionali di
crescita dei territori di insediamento degli impianti
produttivi e
dei territori limitrofi, relativi agli
Accordi di sviluppo
di cui
all'art. 3.
3.
L'intervento del Fondo
e' finalizzato al
finanziamento di
progetti
strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia
di
carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale
o locale,
aventi natura di grandi progetti o
di investimenti articolati
in
singoli interventi di consistenza progettuale
ovvero realizzativa tra
loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi
e risultati
quantificabili e misurabili, anche per
quanto attiene al profilo
temporale.
4. La
quota di cui al comma 1 e' riferita all'imposta
sul reddito
delle societa' relativa ai nuovi progetti di
sviluppo, di cui al
medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica
nazionale e
realizzati nell'ambito di concessioni di
coltivazione di idrocarburi
in terraferma.
Art. 2
Programmazione del Fondo ed individuazione
degli interventi o dei programmi da finanziare
1.
L'imposta versata dai soggetti di
cui all'art. 1
affluisce
distintamente per saldo e acconto in appositi
articoli del capitolo
1024 dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio statale.
2. Annualmente, una quota
corrispondente alla misura
di cui
all'art. 1, comma 1, delle somme affluite nell'esercizio precedente
agli appositi articoli di cui al comma 1,
nettizzate dei crediti IRES
utilizzati in compensazione in sede di versamento
unitario con il
modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle
entrate e' iscritta
- comunque per un importo complessivo non
superiore a 50 milioni di
euro annui - sul Fondo, per essere destinata al
finanziamento degli
interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1.
Fermo restando il
limite massimo di iscrizione di 50 milioni di
euro, nel caso in cui
la predetta quota superi l'importo di 50
milioni di euro,
ai fini
della ripartizione delle
risorse del fondo
tra i territori
di
insediamento dei nuovi impianti produttivi
che hanno generato
il
maggior gettito, si adottera' il criterio
proporzionale.
3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo
con il
disegno
di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.
4. Entro
il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate
comunica ai Ministeri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo
economico l'ammontare dei versamenti IRES e delle
compensazioni di
crediti IRES effettuati, nell'anno precedente,
dai soggetti di cui
all'art. 1, attraverso il sistema
dei versamenti unitari
di cui
all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, distinti per
soggetto passivo, nonche' l'importo dei
rimborsi di crediti
IRES
erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi
soggetti. Ai
fini di cui
al periodo precedente,
il Ministero dello
sviluppo
economico comunica all'Agenzia
delle entrate, entro
il mese di
febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi
codici fiscali, per i
quali occorre fornire le informazioni.
5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero
dello sviluppo
economico trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze,
per
la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l'elenco
degli
interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di
cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.
Art. 3
Accordi istituzionali di sviluppo
1. Per le
finalita' di cui all'art. 1, il Ministero dello
sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze,
stipula con ogni Regione e amministrazione competente
per i nuovi
progetti di sviluppo di cui all'art. 1,
comma 4,
specifici accordi
istituzionali di
sviluppo ai sensi
della normativa vigente
(di
seguito «Accordo») per individuare gli interventi
infrastrutturali e
occupazionali finanziati con il Fondo, nonche' i
tempi e le modalita'
di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso
di mancato utilizzo
delle risorse. L'accordo viene aggiornato
annualmente sulla base
delle risorse che si rendono disponibili
e del monitoraggio
degli
interventi.
2. Ogni
Accordo esplicita per ogni intervento
il crono-programma,
le responsabilita' dei contraenti, i criteri
di valutazione e di
monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo
inoltre
le condizioni di
definanziamento anche parziale
degli
interventi. In caso di partecipazione dei concessionari
di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento
o alla categoria di
interventi o al
programma da realizzare,
l'Accordo definisce le
attivita' che sono eseguite dai predetti
concessionari, il relativo
crono-programma,
meccanismi di controllo
delle attivita' loro
demandate, sanzioni e garanzie
in caso di
inadempienza, nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad
assicurare il rispetto
degli impegni assunti inserendo a tal
fine obbligatoriamente, nei
contratti
con i concessionari, clausole
inderogabili di
responsabilita' civile e di decadenza.
3. La
progettazione,
l'approvazione e la
realizzazione degli
interventi individuati nell'accordo
istituzionale di sviluppo
e'
disciplinata dalle norme di cui al
decreto legislativo 12
aprile
2006, n. 163. Per i medesimi interventi,
si applicano le vigenti
disposizioni
in materia di
prevenzione e repressione
della
criminalita' organizzata e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa,
ivi comprese
quelle concernenti le
comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le
risorse del Fondo, ripartite a favore
degli interventi o
programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma
5, sono trasferite
ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato
di avanzamento della
spesa.
I soggetti assegnatari,
al fine di
garantire la piena
tracciabilita'
delle risorse attribuite,
iscrivono nei relativi
bilanci fondi a destinazione vincolata
attribuendo loro una autonoma
evidenza contabile e specificando, nella relativa
denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti
dal Fondo,.
5.
L'attuazione degli interventi e'
coordinata e vigilata
dal
Ministero dello sviluppo economico che controlla,
monitora e valuta
gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di
cooperazione con le
amministrazioni statali, centrali e periferiche,
regionali e locali
assicurando, altresi', il necessario supporto
tecnico e operativo
senza
nuovi o maggiori
oneri nell'ambito delle
competenze
istituzionali. Ai
fini del monitoraggio
dell'intervento, i dati
relativi agli interventi finanziati confluiscono
nella banca dati di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
Efficacia
1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle societa'
costituite a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, che realizzano
nuovi progetti di cui
all'art. 1, comma 4 .
2. Il presente decreto si applica per i
dieci periodi di
imposta
successivi
al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli
impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
Roma,
12 settembre 2013
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Il
Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
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