mercoledì 25 settembre 2013

Basilicata, petrolio. Il decreto l’ho letto pochi minuti fa. Oggi e’ stato postato sul sito del ministero e la Gazzetta Ufficiale relativa non e’ ancora pubblicata. Ribadisco che i lucani sono - per l’ennesima volta - fottuti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DECRETO  12 settembre 2013  
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche. (13A07698)  (GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013)




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante  «Sviluppo  di  risorse  energetiche  e  minerarie  nazionali
strategiche»;
  Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle   modalita'   per
individuare le maggiori entrate  effettivamente  realizzate  e  delle
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa;
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni;
  Visto il decreto interministeriale 8 marzo  2013,  di  approvazione
della Strategia energetica nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Una quota dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) di  cui
al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), versata dai soggetti di nuova  costituzione  che  hanno  sede
legale nelle regioni a statuto  ordinario  e  svolgono  nelle  stesse
regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma, le  attivita'  di  coltivazione  relative  a
progetti  di  sviluppo  presentati  a   decorrere   dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   presente   decreto,
individuate dalla codifica ATECO B06,  relativamente  alla  attivita'
prevalente, e' iscritta in apposito Fondo dello stato  di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  denominato  di   seguito
"Fondo".   La   quota   e'   determinata    applicando    all'imposta
complessivamente versata dai soggetti di cui al comma  1,  nettizzata
come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del  30  per  cento,
fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000,  e  l'aliquota
del 15 per cento sull'eccedenza. I soggetti di cui al  primo  periodo
non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117  del
TUIR.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare  interventi
per lo sviluppo  di  progetti  infrastrutturali  e  occupazionali  di
crescita dei territori di insediamento degli  impianti  produttivi  e
dei territori limitrofi, relativi agli Accordi  di  sviluppo  di  cui
all'art. 3.
  3. L'intervento  del  Fondo  e'  finalizzato  al  finanziamento  di
progetti  strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia   di
carattere immateriale, di rilievo regionale,  provinciale  o  locale,
aventi natura di grandi progetti  o  di  investimenti  articolati  in
singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra
loro funzionalmente connessi, in relazione a  obiettivi  e  risultati
quantificabili e misurabili, anche  per  quanto  attiene  al  profilo
temporale.
  4. La quota di cui al comma 1 e' riferita all'imposta  sul  reddito
delle societa' relativa ai nuovi progetti  di  sviluppo,  di  cui  al
medesimo comma 1, coerenti con la strategia  energetica  nazionale  e
realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di  idrocarburi
in terraferma.

Art. 2
             Programmazione del Fondo ed individuazione
           degli interventi o dei programmi da finanziare

  1. L'imposta versata dai  soggetti  di  cui  all'art.  1  affluisce
distintamente per saldo e acconto in appositi articoli  del  capitolo
1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
  2.  Annualmente,  una  quota  corrispondente  alla  misura  di  cui
all'art. 1, comma 1, delle somme affluite  nell'esercizio  precedente
agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES
utilizzati in compensazione in sede di  versamento  unitario  con  il
modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate e'  iscritta
- comunque per un importo complessivo non superiore a 50  milioni  di
euro annui - sul Fondo, per essere destinata al  finanziamento  degli
interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art.  1.  Fermo  restando  il
limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso  in  cui
la predetta quota superi l'importo di 50 milioni  di  euro,  ai  fini
della ripartizione  delle  risorse  del  fondo  tra  i  territori  di
insediamento dei nuovi impianti  produttivi  che  hanno  generato  il
maggior gettito, si adottera' il criterio proporzionale.
  3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con  il  disegno
di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.
  4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle  entrate
comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo
economico l'ammontare dei versamenti IRES e  delle  compensazioni  di
crediti IRES effettuati, nell'anno precedente, dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, attraverso il  sistema  dei  versamenti  unitari  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  distinti  per
soggetto passivo, nonche' l'importo  dei  rimborsi  di  crediti  IRES
erogati, nello stesso periodo, in favore dei  medesimi  soggetti.  Ai
fini di cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico comunica  all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il  mese  di
febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i
quali occorre fornire le informazioni.
  5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello  sviluppo
economico trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo,  l'elenco  degli
interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi  di
cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.

Art. 3
                  Accordi istituzionali di sviluppo

  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Ministero dello  sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
stipula con ogni Regione e amministrazione  competente  per  i  nuovi
progetti di sviluppo di cui all'art. 1, comma  4,  specifici  accordi
istituzionali di  sviluppo  ai  sensi  della  normativa  vigente  (di
seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali  e
occupazionali finanziati con il Fondo, nonche' i tempi e le modalita'
di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di  mancato  utilizzo
delle risorse. L'accordo  viene  aggiornato  annualmente  sulla  base
delle risorse che si rendono disponibili  e  del  monitoraggio  degli
interventi.
  2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento  il  crono-programma,
le responsabilita' dei contraenti, i  criteri  di  valutazione  e  di
monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze,  prevedendo
inoltre  le  condizioni  di  definanziamento  anche  parziale   degli
interventi. In caso di partecipazione dei  concessionari  di  servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria  di
interventi o al  programma  da  realizzare,  l'Accordo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
crono-programma,  meccanismi  di  controllo  delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza.
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati  nell'accordo  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per i medesimi  interventi,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di   prevenzione   e   repressione   della
criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,
ivi comprese  quelle  concernenti  le  comunicazioni  e  informazioni
antimafia.
  4. Le risorse del Fondo, ripartite  a  favore  degli  interventi  o
programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma 5, sono  trasferite
ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa.  I  soggetti  assegnatari,  al  fine  di  garantire  la  piena
tracciabilita'  delle  risorse  attribuite,  iscrivono  nei  relativi
bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una  autonoma
evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione,  che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,.
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora  e  valuta
gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali  e  locali
assicurando, altresi', il necessario  supporto  tecnico  e  operativo
senza  nuovi  o   maggiori   oneri   nell'ambito   delle   competenze
istituzionali. Ai  fini  del  monitoraggio  dell'intervento,  i  dati
relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Efficacia

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  societa'
costituite a decorrere dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di  cui
all'art. 1, comma 4 .
  2. Il presente decreto si applica per i dieci  periodi  di  imposta
successivi  al  rilascio  dell'autorizzazione   all'esercizio   degli
impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2013

                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze     
                                                   Saccomanni        


       Il Ministro
dello sviluppo economico
         Zanonato

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