mercoledì 13 luglio 2011

I padani si son fottuto tutto e di piu’, grazie alla latrina CIPE; ora vogliono anche un decreto legge, che va buono per fottere anche i prossimi anni. Non si sa mai, capisce a me. Col giochetto dei sinonimi e dei contrari i padani mischiano le carte e se le distribuiscono. Il risultato e’ un decreto legislativo per mezzo del quale controlleranno tutta la spesa futura per investimenti, in questo paesino marginale del cazzo. E il presidente della repubblica firma. Domanda: ma capisce quello che legge? O c’e’ qualcuno che lo fa per lui, e poi gli spiega dove apporre la firmetta?

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n.88
Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0130)


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  119  e  120  della
Costituzione;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione  e,  in  particolare,  l'articolo   16   relativo   agli
interventi  di  cui  al  quinto   comma   dell'articolo   119   della
Costituzione;
  Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Ritenuto di dover adottare, in attuazione di  quanto  previsto  dal
citato articolo 16,  un  primo  decreto  legislativo  concernente  la
destinazione  e  l'utilizzazione  di  risorse   aggiuntive,   nonche'
l'effettuazione di interventi speciali,  al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale  e
di rimuovere gli squilibri economici e sociali;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  28  gennaio  2011,  di  approvazione  della  relazione
prevista dall'articolo 2, comma 3,  terzo  e  quarto  periodo,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011;
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e  per  la  coesione  territoriale  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1

                               Oggetto

  1.  Il  presente  decreto,   in   conformita'   al   quinto   comma
dell'articolo  119  della  Costituzione   e   in   prima   attuazione
dell'articolo 16 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  definisce  le
modalita'  per  la  destinazione   e   l'utilizzazione   di   risorse
aggiuntive,  nonche'  per  l'individuazione  e   l'effettuazione   di
interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la
coesione  sociale  e  territoriale,  di   rimuovere   gli   squilibri
economici, sociali, istituzionali e amministrativi  del  Paese  e  di
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della   persona.   La
programmazione e attuazione di  tali  interventi  e'  coordinata  con
quelli di natura ordinaria, che  utilizzano  le  risorse  previste  a
legislazione  vigente  con  esclusione  di  quelle  finalizzate   dal
presente  decreto,  secondo  criteri  e  meccanismi  da   determinare
nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo
5.
  2. Gli interventi individuati ai sensi del  presente  decreto  sono
finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.



                               Art. 2
Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale
  1.  Le  finalita'   di   cui   all'articolo   1   sono   perseguite
prioritariamente con le risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 e  con  i  finanziamenti  a  finalita'
strutturale  dell'Unione  europea  e   i   relativi   cofinanziamenti
nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale  per
investimenti anche finalizzati, secondo le  modalita'  stabilite  per
l'impiego dei fondi comunitari,  a  rimuovere  le  disuguaglianze  di
capacita' amministrativa per l'equilibrata attuazione  del  Titolo  V
della Costituzione nonche' alle spese per  lo  sviluppo  ammesse  dai
regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri:
  a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali e coinvolgimento del partenariato  economico-sociale
per  l'individuazione  delle  priorita'  e  per  l'attuazione   degli
interventi, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali,  con
particolare riguardo alle  condizioni  socio-economiche,  al  deficit
infrastrutturale e ai diritti della persona;
  b)  utilizzazione   delle   risorse   secondo   il   metodo   della
programmazione   pluriennale,   tenendo   conto    delle    priorita'
programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di  piani
organici  finanziati  con  risorse   pluriennali,   vincolate   nella
destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con  quelli  di
stabilita' finanziaria e assicurando in  ogni  caso  la  ripartizione
dell'85 per cento delle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 alle regioni  del  Mezzogiorno  e  del
restante  15  per  cento  alle  regioni  del  Centro-Nord  anche  con
riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni  a
statuto speciale e alle isole minori;
  c) aggiuntivita' delle risorse, che non possono essere  sostitutive
di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti  decentrati,
in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalita' previsto
per i fondi strutturali dell'Unione europea;
  d) programmazione, organizzazione  e  attuazione  degli  interventi
finalizzate ad assicurarne la qualita', la tempestivita', l'effettivo
conseguimento  dei  risultati,  attraverso  il  condizionamento   dei
finanziamenti a  innovazioni  istituzionali,  la  costruzione  di  un
sistema di indicatori  di  risultato,  il  ricorso  sistematico  alla
valutazione degli  impatti  e,  ove  appropriato,  la  previsione  di
riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei  criteri
di concentrazione  territoriale  e  finanziaria  e  assicurando,  nei
confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati
coinvolti, le necessarie attivita' di  sorveglianza,  monitoraggio  e
controllo delle iniziative.



                               Art. 3


    Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea

  1. Il Ministro delegato per  la  politica  di  coesione  economica,
sociale e territoriale, di seguito  denominato: "Ministro  delegato",
cura il coordinamento  di  tale  politica  e  dei  relativi  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti  con  i
competenti organi dell'Unione.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei  poteri  e
delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro
delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con  gli  altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti  di  indirizzo  e
quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione  europea
agli  Stati  membri,  assicurando   la   coerenza   complessiva   dei
conseguenti documenti di  programmazione  operativa  da  parte  delle
amministrazioni centrali e regionali.
  3. Al fine di garantire  la  tempestiva  attuazione  dei  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma  1  e  l'integrale
utilizzo delle relative risorse dell'Unione  europea  assegnate  allo
Stato membro, il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove
necessario  e  nel  rispetto  delle  disposizioni   dei   regolamenti
dell'Unione europea,  le  opportune  misure  di  accelerazione  degli
interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non
in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.



                               Art. 4


                 Fondo per lo sviluppo e la coesione

  1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate,  di  cui  all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  assume  la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito  denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale,
che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra  le  diverse
aree del Paese.
  2.  Il   Fondo   ha   carattere   pluriennale   in   coerenza   con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi  strutturali
dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la  complementarieta'
delle procedure di attivazione  delle  relative  risorse  con  quelle
previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.
  3. Il Fondo e' destinato a  finanziare  interventi  speciali  dello
Stato e l'erogazione di contributi  speciali,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato
al  finanziamento  di   progetti   strategici,   sia   di   carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti  articolati  in  singoli   interventi   di   consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi,  in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili,  anche
per quanto attiene al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente  articolo
e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi  di
carattere ordinario.



                               Art. 5


       Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

  1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  adottato  nell'anno  precedente  a
quello di inizio del  ciclo  di  programmazione  dei  fondi  europei,
determina,  in  relazione  alle   previsioni   macroeconomiche,   con
particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza  pubblica
e coerentemente con gli obiettivi programmati  di  finanza  pubblica,
l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli  interventi  di  cui
all'articolo  4.  Con  riferimento  agli  esercizi   successivi,   il
Documento di economia e finanza puo' rideterminare l'ammontare  delle
risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado  di
realizzazione finanziaria e reale degli  stanziamenti  pregressi.  La
Nota di aggiornamento del Documento di  economia  e  finanza  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica  gli
obiettivi di convergenza economica delle  aree  del  Paese  a  minore
capacita'  fiscale,   con   particolare   riferimento   al   graduale
conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle  prestazioni  e
del livello  dei  costi  di  erogazione  dei  servizi  standardizzati
secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n.  42  del
2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di
convergenza, delle politiche di  coesione  e  della  spesa  ordinaria
destinata alle aree svantaggiate.
  2. Sulla base di  quanto  indicato  dal  Documento  di  economia  e
finanza, la legge di stabilita'  relativa  all'esercizio  finanziario
che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale  di  programmazione
incrementa la dotazione finanziaria  del  Fondo,  stanziando  risorse
adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla
base  della   quantificazione   proposta   dal   Ministro   delegato,
compatibilmente con il rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica.  Allo  stesso  modo,  la  legge  di
stabilita' provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione
finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato  della
spesa.
  3. La  legge  annuale  di  stabilita',  anche  sulla  scorta  delle
risultanze del sistema di monitoraggio unitario di  cui  all'articolo
6,  puo'  aggiornare  l'articolazione  annuale,  ferma  restando   la
dotazione complessiva del Fondo.  Trascorso  il  primo  triennio  del
periodo di riferimento, si puo' procedere alla  riprogrammazione  del
Fondo solo previa intesa in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo
pluriennale   di   programmazione,   con   delibera   del    Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  tenendo
conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma
Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi
allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonche' con
la Conferenza unificata, sentiti  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:
  a) gli  obiettivi  e  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse
stanziate, le finalita' specifiche da perseguire,  il  riparto  delle
risorse tra  le  priorita'  e  le  diverse  macro-aree  territoriali,
nonche' l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
  b)   i   principi   di   condizionalita',   ossia   le   condizioni
istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento,  che
devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
  c) i criteri di ammissibilita' degli  interventi  al  finanziamento
riferiti in particolare:
      1)  ai  tempi  di  realizzazione  definiti  per  settore,   per
tipologia  d'intervento,  di  soggetto  attuatore   e   di   contesto
geografico;
  2) ai risultati attesi,  misurati  con  indicatori  che  soddisfino
requisiti di affidabilita'  statistica,  prossimita'  all'intervento,
tempestivita' di rilevazione, pubblicita' dell'informazione;
  3) all'individuazione preventiva di  una  metodologia  rigorosa  di
valutazione degli impatti;
      4) alla sostenibilita' dei piani di gestione;
      5)  al  possesso  da  parte  del  o  dei   soggetti   attuatori
dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  che
indichi un livello adeguato di capacita' amministrativa e  tecnica  e
di legalita' tale da garantire la realizzazione degli interventi  nei
tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono
individuate le misure necessarie all'attuazione  degli  interventi  a
partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di
cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
    d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa
la  revoca,  anche   parziale,   dei   finanziamenti,   relativi   al
raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto  del
cronoprogramma;
  e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle  iniziative
da parte dei soggetti  assegnatari,  anche  attraverso  l'apporto  di
capitali privati;
  f)  la  coerenza  e  il  raccordo  con  gli   interventi   ordinari
programmati o in corso di realizzazione da parte  di  amministrazioni
pubbliche  o  concessionari  di  servizi  pubblici   fermo   restando
l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalita'.
  5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al  comma  4,  il
Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel  rispetto  dei
criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma  4,  propone
al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con  il  riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri  Ministri  interessati,
nonche' con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi
o i programmi da finanziare con le  risorse  del  Fondo,  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente.



                               Art. 6


                 Contratto istituzionale di sviluppo

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche'  allo  scopo  di
accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro
delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con gli altri Ministri interessati,  stipula  con  le  Regioni  e  le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale  di  sviluppo"
che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal  CIPE  e  individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi.
  2. Il contratto istituzionale  di  sviluppo,  esplicita,  per  ogni
intervento o categoria di interventi o programma, il  soddisfacimento
dei criteri di ammissibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  e
definisce il cronoprogramma, le  responsabilita'  dei  contraenti,  i
criteri di valutazione  e  di  monitoraggio  e  le  sanzioni  per  le
eventuali   inadempienze,   prevedendo   anche   le   condizioni   di
definanziamento   anche   parziale   degli   interventi   ovvero   la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso  di  partecipazione
dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  competenti  in  relazione
all'intervento o alla categoria  di  interventi  o  al  programma  da
realizzare, il  contratto  istituzionale  di  sviluppo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
cronoprogramma,  meccanismi  di  controllo   delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza. Il contratto istituzionale  di
sviluppo  puo'  prevedere,  tra  le  modalita'  attuative,   che   le
amministrazioni centrali e regionali si  avvalgano  di  organismi  di
diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza  e
professionalita'.
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati nel contratto  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III,  capo  IV,
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
riguardano   le   procedure   di   progettazione,   approvazione    e
realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
istituzionale  di  sviluppo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in  materia
di prevenzione e repressione della  criminalita'  organizzata  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese  quelle  concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia.
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in
relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi  a
destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono  la
piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con  le
procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  I  soggetti
assegnatari, al fine di garantire la specialita'  e  l'addizionalita'
degli  interventi,  iscrivono  nei  relativi  bilanci   i   Fondi   a
destinazione vincolata di cui  al  primo  periodo,  attribuendo  loro
un'autonoma  evidenza  contabile  e  specificando,   nella   relativa
denominazione, che gli stessi sono costituiti  da  risorse  derivanti
dal Fondo.
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica,  di  seguito
denominato "Dipartimento",  che  controlla,  monitora  e  valuta  gli
obiettivi raggiunti anche  mediante  forme  di  cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e
in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali
e  delle  Regioni,  assicurando,  altresi',  il  necessario  supporto
tecnico e operativo senza nuovi o maggiori  oneri  nell'ambito  delle
competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i
controlli  necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e  la
regolarita' della spesa e  partecipano  al  sistema  di  monitoraggio
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto,  a
legislazione vigente,  presso  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato
secondo  le  procedure  vigenti  e,  ove  previsto,  al  sistema   di
monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n.
196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a
tali informazioni da parte della  Camera  dei  deputati,  del  Senato
della Repubblica e della Corte dei conti.
  6.  In  caso  di  inerzia  o  inadempimento  delle  amministrazioni
pubbliche responsabili degli  interventi  individuati  ai  sensi  del
presente decreto, anche con riferimento  al  mancato  rispetto  delle
scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda  necessario  al
fine  di  evitare  il  disimpegno  automatico   dei   fondi   erogati
dall'Unione  europea,  il  Governo,  al   fine   di   assicurare   la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,  esercita
il potere sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  secondo,
della  Costituzione  secondo  le  modalita'  procedurali  individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5
e 11 della legge n. 400 del 1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali
ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e
dalle concessioni nel  caso  di  inadempienza  dei  concessionari  di
servizi pubblici,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il quale cura tutte le attivita' di competenza delle  amministrazioni
pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione
degli interventi programmati, nel limite  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate.



                               Art. 7


                          Relazione annuale

  1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati  nelle  aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui  all'articolo  10,
comma 7, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  fornisce  elementi
informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle  disposizioni
di cui al presente decreto ed e'  trasmessa  dal  Ministro  delegato,
contestualmente  alla  presentazione  alle  Camere,  alla  Conferenza
unificata.



                               Art. 8


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. In sede di prima  attuazione  dell'articolo  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme  le  disposizioni  vigenti
che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello
Stato in favore dei territori confinanti con  le  Regioni  a  statuto
speciale, dei territori montani e delle  isole  minori,  nonche'  gli
altri  contributi  e  interventi   diretti   dello   Stato   comunque
riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che
perseguono finalita' diverse da quelle indicate all'articolo  1.  Con
uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio
2009,  n.  42  sono  introdotte  ulteriori   disposizioni   attuative
dell'articolo 16 della  citata  legge  con  riferimento  ai  predetti
contributi e interventi.
  2.  In  attuazione  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di  indirizzo
politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica,
sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.
  3. Fino  alla  conclusione  della  fase  transitoria  di  cui  agli
articoli 20 e 21 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il  Ministro
delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2011

                             NAPOLITANO


                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Bossi, Ministro per le riforme  per
                                  il federalismo

                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa

                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale

                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico

                                  Maroni, Ministro dell'interno

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-06-22&task=dettaglio&numgu=143&redaz=011G0130&tmstp=1309773203747
 

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