martedì 12 luglio 2011

La monnezza se la prende chi vuole prendersela, al prezzo che decide lui.

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n.94. Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti  nella regione Campania. (11G0144)


 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  il  permanere  di  una  situazione   di   elevata
criticita' dei rifiuti nel territorio della regione  Campania  impone
di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento  dei
rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. In considerazione dello stato di criticita' derivante dalla  non
autosufficienza del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre  2011
i rifiuti derivanti  dalle  attivita'  di  tritovagliatura  praticate
negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in
deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  ed
alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  26
novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
gennaio 2011, n.1. E'comunque sempre richiesto il  nulla  osta  della
regione di destinazione.
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo  periodo,  la
parola: "delle" e' sostituita dalla seguente: "di"; dopo  le  parole:
"al patrimonio pubblico"sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  alla
conseguente attivazione ed allo svolgimento  di  tutte  le  attivita'
finalizzate a tali compiti,"; dopo le parole: "carriera  prefettizia"
sono inserite le seguenti: ", anche esercitando in via sostitutiva le
funzioni attribuite in materia ai predetti enti  ed  in  deroga  agli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri  di  cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di  cui  al  primo
periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei
limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci".
  3. In attuazione del principio  comunitario  della  prossimita'  in
sede di  smaltimento  dei  rifiuti,  i  trasferimenti  connessi  allo
smaltimento dei rifiuti di cui al comma  1  hanno  come  destinazione
prioritaria  gli  impianti  ubicati  nelle  regioni  limitrofe   alla
Campania.

                               Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° luglio 2011

                             NAPOLITANO


                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri

                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Nessun commento: