lunedì 20 dicembre 2010

Finanziamento statale per gli interessi del debito dei comuni padani

Ai comuni virtuosi un fondo di 60 milioni
I comuni potranno contare nel 2011 su un contributo statale per il pagamento degli interessi che sono maturati sui pagamenti effettuati a privati con ritardo. In questo modo si da anche agli enti locali una valvola, gia’ prevista dal 2009 per le amministrazioni statali, per potere liquidare in tempi piu’ brevi le spettanze maturate da parte dei propri fornitori e creditori. Complessivamente, le risorse destinate a sostenere gli interessi, dovrebbero consentire il pagamento di circa 1,2 miliardi, se calcoliamo prudenzialmente nel 5 per cento il costo medio delle anticipazioni per gli enti locali.


Ma non tutte queste risorse potranno essere utilizzate: tutti i pagamenti sono, infatti, comunque soggetti ai vincoli dettati dal patto di stabilita’, che opera anche sulla cassa e non solo sulla competenza. L'istituzione del fondo per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici e’ prevista dai commi 59 e 60 della legge di stabilita’.
Tali disposizioni prevedono che l'ammontare di queste risorse sia pari, nel prossimo anno, a 60 milioni di euro. Non viene stabilita un'analoga disposizione per le province, per le unioni e le comunita’ montane; inoltre non si prevedono stanziamenti per gli anni successivi. Queste risorse sono espressamente finalizzate al «pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori», il che consente sia di liquidare direttamente tali spettanze - di conseguenza esonerando dal maturare di responsabilita’ amministrativa - sia di poter sostenere gli oneri dovuti agli istituti di credito per le anticipazioni. Di essa non possono usufruirne tutti i municipi, ma solo quelli "virtuosi". Occorre chiarire se la norma riguarda solamente gli enti soggetti al patto di stabilita’ ovvero se si estende a quelli piu’ piccoli non soggetti al patto. Infatti questa limitazione non e’ prevista, ma la prima condizione e’ costituita dal rispetto del patto negli ultimi tre anni, cioe’ nel 2010,2009 e 2008. L'altra condizione e’ costituita dall'avere un rapporto tra la spesa per il personale e quella corrente inferiore alla media nazionale. Le concrete modalita’ di utilizzazione di queste risorse saranno dettate con uno specifico decreto del ministro dell'Interno: nella norma non e’ previsto un termine per la sua emanazione. In questo modo il legislatore estende agli enti locali, anche se in forme completamente diverse, disposizioni gia’ dettate per le spese della sanita’ e per le ammmistraziom dello Stato (si veda in particolare l'articolo 9 della legge 102/2009 di conversione del decreto legge 78/2009). Si sceglie la strada di porre a carico dello Stato i maggiori oneri che le amministrazioni comunali devono sostenere sia per gli interessi sulle anticipazioni necessario per potere effettuare i pagamenti sia per gli interessi maturati per i ritardi. Ricordiamo che, sulla base di una normativa comunitaria, le pubbliche amministrazioni devono cominciare a corrispondere interessi quando il ritardo nel pagamento supera i 60 giorni. Il passo in avanti e’ sicuramente assai importante, perché consente ai municipi di poter chiedere senza oneri a proprio carico le anticipazioni ai propri tesorieri. Ma occorre vedere se e in che misura questa possibilita’ sara’ effettivamente utilizzata, vista la permanenza dei vincoli dettati dal patto di stabilita’, il che impone uno stretto e rigido controllo di cassa. Ne’ questo effetto e’ stato prodotto dalla previsione, anch'essa contenuta nell'articolo 9 della manovra dell'estate 2009, per la quale «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica».
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