domenica 21 novembre 2010

Così il Duce tagliò con l’Italia liberale


domenica 21 novembre 2010, 08:00
La trasformazione dello Stato iniziò solo dopo il fallito attentato di Zaniboni a Mussolini, col varo di quei provvedimenti repressivi che Alfredo Rocco definì leggi di difesa dello Stato e che furono affiancati dalle leggi fascistissime emanate tra la fine del 1925 e il 1926, le quali, indipendentemente dalla rilevanza costituzionale dei singoli provvedimenti, rappresentarono, sul terreno normativo, la discriminante che individua il trapasso dallo Stato liberale allo Stato fascista. In esse Rocco riversò una indiscussa competenza giuridica e una precisa visione dello Stato dalle connotazioni autoritarie e conservatrici. Questa legislazione, infatti, mirò ad accrescere i poteri dell’esecutivo a danno del legislativo, delle autonomie locali, dei diritti individuali secondo un modello autoritario funzionale al nuovo ruolo acquisito dalle masse nella società moderna. Non a caso Rocco, proveniente dal nazionalismo, aveva dichiarato di concepire il fascismo come una modalità di «restaurazione dello Stato» e, non a caso ancora, amava citare il celebre slogan mussoliniano: «Tutto nello Stato, niente fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato». Lo Stato che si veniva così costruendo definiva un modello in contrasto con i progetti riformatori di quanti, come Giovanni Gentile, si erano proposti di operare all’interno della tradizione liberale.
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I primi importanti provvedimenti di rilevanza costituzionale (provvedimenti-quadro atti a delimitare i muri portanti o le aree confinarie del nuovo edificio costituzionale) furono la legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di Stato (1925) e la legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (1926). La prima sanciva la preminenza dell’esecutivo: creando la figura del «capo del governo primo ministro segretario di Stato» in sostituzione del presidente del Consiglio, primus inter pares, svuotava il principio di collegialità, alterava i rapporti fra i ministri e segnava la fine del sistema costituzionale-parlamentare, sostituito da un sistema inedito, solo in prima approssimazione assimilabile, come qualcuno sostenne all’epoca, al cancellierato germanico. Spirito e lettera della legge corrispondevano bene all’ottica autoritario-conservatrice perché il rafforzamento dell’esecutivo avveniva a danno delle istituzioni parlamentari e non della Corona. Non a caso Rocco avrebbe ribadito il principio «che il governo del Re è emanazione del potere regio e non già del Parlamento e deve godere la fiducia del Re». La seconda legge attribuiva poteri enormi all’esecutivo conferendo al governo, in alcuni campi, la possibilità di surrogare il Parlamento. Illustrandone la ratio, Rocco disse che il principio di separazione dei poteri, fondamentale nell’ordinamento dello Stato moderno, non era, nella prassi degli Stati civili, né assoluto né inderogabile perché funzioni amministrative erano in realtà affidate a organi del potere giudiziario e funzioni legislative a organi amministrativi, cioè al potere esecutivo.
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L’esame del rapporto fra partito e Stato ha suggerito a Renzo De Felice una considerazione importante sulla differenza tra regime fascista e regimi totalitari propriamente detti. In questi ultimi (Unione Sovietica e Germania nazionalsocialista), il partito costituì la pietra angolare del regime, la conquista del potere non ne sminuì il ruolo e anzi lo rafforzò subordinandogli l’apparato dello Stato. Il regime fascista percorse la strada opposta: lo Stato ebbe una posizione di primo piano mentre il partito fu subordinato ad esso, in esso integrato con funzioni secondarie, burocratiche e transeunti. La «costituzionalizzazione» del Gran Consiglio del fascismo e la nuova legge sulla rappresentanza politica (1928) sanzionarono la liquidazione definitiva del sistema parlamentare e segnarono un passo decisivo verso il consolidamento di un regime centrato sulla figura del capo del Governo, nel quale il Parlamento veniva ridotto al ruolo di mero collaboratore nell’esercizio della funzione legislativa. Lo stesso plebiscito, che ne era la conseguenza pratica, implicava che al corpo elettorale spettasse non più il compito di esprimere un diritto di scelta fra indirizzi politici concorrenti quanto piuttosto quello di sanzionare l’accettazione o l’improbabile rifiuto di un solo indirizzo politico. In questo quadro mutarono figura e ruolo dei deputati, che non potevano più essere considerati rappresentanti in Parlamento della volontà popolare, ma come scrisse Giuseppe Bottai, «dei fascisti comandati dal regime alla funzione legislativa».
L’ultimo atto della strategia costituzionale del fascismo fu, all’inizio del 1939, la creazione della Camera dei fasci e delle corporazioni. Il nuovo istituto aveva un fondamento teorico ben diverso da quello che aveva sostenuto la vecchia Camera dei deputati. Essa si basava infatti sul principio non della rappresentanza politica ma sul quello della rappresentanza istituzionale o funzionale delle forze produttive del Paese: della nuova Camera non facevano più parte deputati eletti in base a un meccanismo elettorale, ma consiglieri nazionali, che vi erano designati per la carica rivestita nella struttura gerarchica del partito o per l’ufficio ricoperto all’interno dell’organizzazione corporativa e che ne facevano parte o ne uscivano in ragione della permanenza in un determinato ufficio politico o corporativo. Si trattava, quindi, di una Camera di durata illimitata perché non soggetta a rinnovazioni periodiche, operante soprattutto attraverso Commissioni legislative: una Camera, insomma, che completava il distacco definitivo del regime fascista dal tipo di ordinamento previsto dallo Statuto albertino e attuato in età risorgimentale e liberale.
Fonte:
http://www.ilgiornale.it/cultura/cosi_duce_taglio_litalia_liberale/21-11-2010/articolo-id=488400-page=1-comments=1

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