mercoledì 22 dicembre 2010

Napoli e' straordinariamente anormale, per Decreto Legge

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n.196
Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni  territoriali
della  regione  Campania  nelle  attivita'  di  gestione  del   ciclo
integrato dei rifiuti. (10G0222)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  il  permanere  di  una  situazione   di   elevata
criticita' nel settore  dei  rifiuti  nel  territorio  della  regione
Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare  lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  accelerare  la  realizzazione   di   impianti   di
termovalorizzazione dei  rifiuti  ed  incrementare  i  livelli  della
raccolta differenziata;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010;
  Sulla  proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
Impiantistica ed  attivita'  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei
                               rifiuti

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.
90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
le parole: «Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)»,  «e
localita' Cava Vitiello» e «; Serre  (Sa)  -  localita'  Valle  della
Masseria» sono soppresse.

  2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti  nella
regione Campania destinati al recupero,  produzione  o  fornitura  di
energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente  della
Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia'  posti  in
essere, puo'  procedere,  sentiti  le  Province  e  gli  enti  locali
interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni
di   amministrazione   aggiudicatrice,   individuano   il    soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono  in  via  di
somma  urgenza  ad  individuare  le  aree  occorrenti,  assumendo  le
necessarie determinazioni,  anche  ai  fini  dell'acquisizione  delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
ed, a tale  fine,  i  commissari  predetti  svolgono,  in  luogo  del
Presidente della Regione Campania, le  funzioni  gia'  attribuite  al
Sottosegretario  di  Stato  di  cui  all'articolo  1   del   predetto
decreto-legge,  avvalendosi,  per  l'attuazione  delle   disposizioni
contenute nel presente comma, degli  uffici  della  Regione  e  delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato  e  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate
nell'ambito  dei  bilanci  degli  enti  interessati.  I  termini  dei
procedimenti  relativi   al   rilascio   delle   autorizzazioni,   di
certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla meta'.

  3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  e  volti  a
conseguire  idonei  livelli  di   biostabilizzazione   dei   rifiuti,
all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n.  90  del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le  seguenti:  «,
CER 19.05.03»;
    b) e' infine aggiunto il  seguente  periodo:  «I  rifiuti  aventi
codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono  essere
impiegati  quale  materiale  di  ricomposizione  ambientale  per   la
copertura  e  risagomatura  di  cave  abbandonate  e   dismesse,   di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale  materiale  di  copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge  n.
90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti  di
cui al comma  1  e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti  di
digestione  anaerobica  della   frazione   organica   derivante   dai
rifiuti.».

  5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  provincia  di  Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio  di  competenza  e  gestisce  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale  cui  sono
attribuiti gli introiti  derivanti  dalle  relative  tariffe.  Presso
detti impianti la provincia di Napoli, tramite la  propria  societa',
conferisce  e  tratta  prioritariamente  i   rifiuti   prodotti   nel
territorio di competenza.».

  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso  di  mancato
rispetto, da parte dei comuni, degli  obiettivi  minimi  di  raccolta
differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla  regione  Campania,
il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in  regola  con
il sistema della raccolta  differenziata,  assegnandogli  il  termine
perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto
attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».

  7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei  rifiuti  nella  regione
Campania  previsti  dal  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi  la  non
autosufficienza del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione,  il  Governo
promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano,  appositamente  convocata  anche  in  via  d'urgenza,  su richiesta  della  Regione,  un  accordo  interregionale  volto   allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.  L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



                               Art. 2
              Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

  1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione  organica
dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti,
determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il  termine  del  31
dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato  articolo
13, in vista del loro reimpiego.

  2. Le funzioni del Consorzio unico  di  bacino  delle  province  di
Napoli  e  di  Caserta  di  cui  all'articolo  11,   comma   8,   del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto  sono  esercitate   separatamente,   su   base
provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione  dei
rifiuti, secondo le  disposizioni  dei  relativi  Piani  di  gestione
adottati in  ambito  regionale  e  provinciale.  Dall'attuazione  del
presente comma non derivano ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato.



                               Art. 3
 Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei  rifiuti  e  di
                      compensazione ambientale

  1. Al fine di consentire  le  indispensabili  iniziative  anche  di
carattere impiantistico  volte  al  coordinamento  della  complessiva
azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche  adottando  le
misure di esercizio del potere sostitutivo  previsto  a  legislazione
vigente, nonche' per assicurare  comunque  l'attivita'  di  raccolta,
spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della  raccolta
differenziata attraverso  iniziative  di  carattere  strutturale,  la
regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse  finanziarie
necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di
150  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del   Fondo   aree
sottoutilizzate,  per  la  quota  regionale   spettante,   annualita'
2007/2013.

  2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23  maggio  2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.
123,  e'  sostituito  dal   seguente:   «12.   Agli   interventi   di
compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo  di  programma
dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni  di
euro,  a  carico  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di
competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro,  a  valere  sulla
quota assegnata alla stessa Regione, di  cui  all'articolo  1,  punto
1.2, della delibera CIPE n. 1 del  6  marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del   16   giugno   2009,   che   viene
corrispondentemente ridotta e,  per  la  parte  di  competenza  della
regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente  importo,  vengono  immediatamente trasferite alla stessa Regione.».



                               Art. 4
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010


                             NAPOLITANO


                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Maroni, Ministro dell'interno

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano


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