mercoledì 22 dicembre 2010

Legge di stabilità e legge di bilancio approdano in Gazzetta Ufficiale: il Mezzogiorno e' servito.

171 commi in un unico articolo e una serie di tabelle, la legge di stabilità (Legge n.220 del 13 dicembre 2010) approda in Gazzetta Ufficiale e diventa operativa dal primo gennaio 2011 con l'unica eccezione delle disposizioni contenute nei commi dal 42 al 46 che sono operative dal 21 dicembre 2010. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato anche il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge n.221 del 13 dicembre 2010).
Nella legge di stabilità che da quest'anno sostituisce la vecchia finanziaria trovano posto anche le misure per lo sviluppo introdotte con un emendamento governativo.


Il testo della legge di stabilità è stato notevolmente arricchito durante l'esame in Commissione alla Camera dei deputati con le misure per lo sviluppo. Le Risorse stanziate per il 2011 ammontano a circa 5,7 miliardi di euro e provengono in primo luogo dalla vendita delle frequenze e dalla lotta al gioco d’azzardo illecito. Maggiori risorse sia all’università, sia agli ammortizzatori sociali, velocizzati i pagamenti dei comuni verso i fornitori, e rifinanziato il fondo per il credito d’imposta e i prestiti d’onore.

I due provvedimenti erano stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre scorso.
asterisco.
Di seguito il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
Le tabelle allegate non sono riportabili perche' non copiabili, ne' altro.
Gli ho dato una veloce scorsa ed ho deciso di ribattezzarlo: Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e` autorizzato a ripartire.
Tremonti ripartira’, e nessuno potra’ alzar voce. Altrimenti minaccera’ le dimissioni. Il Mezzogiorno e’ fregato.

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221       
         Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. (10G0239) (GU n. 297 del 21-12-2010  - Suppl. Ordinario n.281)
         note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2011
La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Stato di previsione dell'entrata)
    1. L'ammontare delle  entrate  previste  per  l'anno  finanziario
2011, relative a imposte, tasse, contributi di  ogni  specie  e  ogni
altro provento, accertate,  riscosse  e  versate  nelle  casse  dello
Stato, in virtu` di leggi,  decreti,  regolamenti  e  di  ogni  altro
titolo,  risulta  dall'annesso  stato  di   previsione   dell'entrata
(Tabella n. 1).         
         
                      Avvertenza:
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                 (Stato di previsione dell'entrata)

    1. L'ammontare delle  entrate  previste  per  l'anno  finanziario
2011, relative a imposte, tasse, contributi di  ogni  specie  e  ogni
altro provento, accertate,  riscosse  e  versate  nelle  casse  dello
Stato, in virtu` di leggi,  decreti,  regolamenti  e  di  ogni  altro
titolo,  risulta  dall'annesso  stato  di   previsione   dell'entrata
(Tabella n. 1).
                       Art. 2.

          (Stato di previsione del Ministero dell'economia
              e delle finanze e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2011,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche´ nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«protezione  sociale  per   particolari   categorie».   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e` altresi` autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome  le  variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e` stabilito in 70.000 milioni di euro.
    4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  14.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi.
    5. La SACE Spa e` altresi` autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2011, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita`  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo.
    6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento  ai  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2011 delle somme  iscritte,  per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio  del  debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico»  del  medesimo
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
    7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  630  milioni  di
euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro,  726  milioni  di
euro e 10.000 milioni di euro.
    8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
    9. Le spese per le quali puo` esercitarsi  la  facolta`  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
    10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse  proprie»  (decisione  2000/597/CE/Euratom  del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche´ per  importi  di  compensazione
monetaria e` imputata  al  programma  «partecipazione  italiana  alle
politiche di bilancio  in  ambito  UE»,  nell'ambito  della  missione
«l'Italia in Europa e  nel  mondo»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,
Sezione garanzia».
    11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi  di
novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
di  cui  al  comma  10  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze.
    12. Le somme iscritte nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente  per
l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a  statuto
speciale; Fondo  da  ripartire  per  il  funzionamento  del  Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e` autorizzato a ripartire tra i  pertinenti  programmi
delle amministrazioni  interessate,  con  propri  decreti,  le  somme
conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
    13. Ai fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello  stanziamento  concernente
l'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di
pertinenza dello Stato, di cui al  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario  2011,  e`  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta di parere  alle  competenti  Commissioni  parlamentari.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    14. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2011,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
    15.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la
mobilita` sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    16.  Le  somme  dovute  dagli  istituti  di  credito   ai   sensi
dell'articolo 5 della  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  sono  versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi  e  concorsi
vari» dello stato di previsione  dell'entrata  (capitolo  3689),  per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza  e  cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al  programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della  missione  «comunicazioni»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
    17. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita`»,
nell'ambito della missione  «diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2011,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita` poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita` tra uomo e donna  in  accordo  con
l'Unione europea.
    18. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione  dei
referendum dal programma  «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,  degli
affari esteri e dell'interno per  lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita`  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    19. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno  finanziario
2011, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita` finanziarie)
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le  somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi
del debito statale», nell'ambito  della  missione  «debito  pubblico»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di  rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a  totale  o
parziale carico dello Stato.
    20. Nell'elenco n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2011,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche´ del programma «concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»,  del  medesimo  stato  di
previsione.
    21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del  Corpo  della
guardia di finanza di cui  alla  lettera  c)  dell'articolo  937  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2011, ai  sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito in 70 unita`.
    22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato e` autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate  nonche´  a
impegnare e a pagare le spese in conformita` agli stati di previsione
annessi  a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
(Appendice n. 1).
    23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di  bilancio  relativo  al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio  occorrenti  per  trasferire  al  pertinente
programma dello stato di previsione del predetto  Ministero  i  fondi
per il  funzionamento  delle  Commissioni  che  gestiscono  il  Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte  nell'ambito  dei
programmi «incentivi alle  imprese  per  interventi  di  sostegno»  e
«interventi  di  sostegno  tramite   il   sistema   di   fiscalita`»,
nell'ambito della missione «competitivita` e sviluppo delle  imprese»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi  relativi  al  rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle  imprese  pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche´  per  agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    26. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni  di  bilancio,  anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa`  per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni.
    27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei
Ministri»  nell'ambito  della  missione  «organi  costituzionali,   a
rilevanza costituzionale e Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2011, destinate alla  costituzione  di  unita`
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli  investimenti  pubblici,  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  negli
stati   di   previsione   delle   amministrazioni   interessate,   in
applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
    28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di  residui,  competenza  e
cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio   occorrenti   per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni.
    29.   In   relazione   alle   necessita`   gestionali   derivanti
dall'andamento dei tassi di  interesse  sui  mercati  finanziari,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214,  2215,  2216,  2219,
2221,  2316  e  3100,  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,  allocati
nel programma «oneri per il servizio del debito statale».
    30. Le somme non  impegnate  alla  data  del  31  dicembre  2010,
iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione  dello
sviluppo del territorio presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni  di  euro
indicato nella  risoluzione  approvata  dalla  Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio  2010,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
               Art. 3.

          (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo
                 economico e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2011,  in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
    2. Gli importi dei versamenti  effettuati  con  imputazione  alle
voci «restituzione, rimborsi, recuperi  e  concorsi  vari»  e  «altre
entrate in conto capitale» dello  stato  di  previsione  dell'entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei  seguenti
fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita` e  lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese;  Fondo
rotativo per le imprese.
    3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990,  n.
46, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e`  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato e allo stato di previsione del Ministero  dello  sviluppo
economico per l'anno finanziario 2011.
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   l'anno
finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata in  relazione  alle
spese da sostenere per l'attuazione  delle  disposizioni  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011  delle
somme affluite all'entrata del  bilancio  dello  Stato  in  relazione
all'articolo 2, comma 3,  della  legge  28  dicembre  1991,  n.  421,
nonche´ all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni  legislative
di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi  siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
    7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2011 nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»,
programma «fondi da assegnare». Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri decreti,  ai
bilanci  delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con   le
ripartizioni di cui al presente comma.
    8. Le somme iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico per  l'anno  finanziario  2011  relative  al
Fondo da  ripartire  per  interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,
disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  del  predetto
Fondo.
    9. Ferma restando la disposizione  di  cui  all'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive  modificazioni,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e`   autorizzato   ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini
di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra  le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«politiche  per   lo   sviluppo   economico   ed   il   miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,  e  successive
modificazioni.
      Art. 4.

            (Stato di previsione del Ministero del lavoro
                     e delle politiche sociali)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2011, in  conformita`  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4).
  Art. 5.

         (Stato di previsione del Ministero della giustizia
                      e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2011,   in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
    2. Le entrate e le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  2011,  sono  stabilite  in  conformita`  agli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia  (Appendice
n. 1).
    3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e` utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della missione  «giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche´ l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al  Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  in   termini   di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il  mantenimento,
per l'assistenza e per la  rieducazione  dei  detenuti  e  internati,
nonche´ per le attivita` sportive del personale del Corpo di  polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito  del  programma
«amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione  del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011.
  Art. 6.

       (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
                      e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2011,  in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
    2. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare,  per  l'anno  finanziario
2011, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1).
    3. In relazione alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per contributi versati da Paesi  esteri  in  applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio,  del  25  luglio  1977,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato  a  provvedere,
con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri per l'anno finanziario 2011, perche´  siano  utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
    4. In relazione alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche´   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011.
    5. Il Ministero degli affari esteri e` autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita`
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e`  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e` contestualmente  iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari  esteri,  nei
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo
per l'anno finanziario 2011, per l'effettuazione  di  spese  connesse
alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche
e consolari, degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole  italiane
all'estero. Il Ministero degli affari esteri e` altresi`  autorizzato
ad effettuare, con le medesime modalita`, operazioni in valuta estera
pari alle disponibilita` esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su  richiesta  della
competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nel  programma  «cooperazione  allo  sviluppo»,   nell'ambito   della
missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato  di  previsione
del Ministero degli affari esteri,  relativamente  agli  stanziamenti
per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella allegata
alla legge di stabilita`, di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 15, comma 9, primo periodo,  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni.
     Art. 7.

         (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
      dell'universita` e della ricerca e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2011,  in  conformita`  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7).
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, i fondi per  oneri
di personale e per l'operativita`  scolastica  iscritti  nella  parte
corrente e nel conto capitale del  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca.
    3. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca  e`  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute  al
personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e  i
capitoli relativi al «Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni
scolastiche»,  iscritti  nei  pertinenti  programmi  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca.
    4. L'assegnazione autorizzata a favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2011,  e`  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita`  internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca.
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca.
    7. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita`  e  della
ricerca  e`  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento  della
scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca.
    8.  In  relazione  all'andamento  gestionale  delle   spese   per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale  della
scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i  programmi  della  missione
«istruzione scolastica», per i  capitoli  interessati  all'erogazione
delle suddette competenze.
  Art. 8.

           (Stato di previsione del Ministero dell'interno
                      e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2011,  in  conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
    2. Le somme versate dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata per  l'anno  2011  sono  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  le  spese
relative  all'educazione  fisica,  all'attivita`  sportiva   e   alla
costruzione, completamento e adattamento di  infrastrutture  sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  del  programma
«prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico»,  nell'ambito  della
missione «soccorso civile» dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 2011.
    3. Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza».
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
    5. In relazione  all'articolo  1,  comma  1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il  costo  a  carico  dello
Stato  del  servizio  antincendi   negli   aeroporti,   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a  riassegnare,  con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1  della
legge n. 296 del 2006.
    6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche´
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2011, in conformita` agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
    7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto.
    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti alle  somme  prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al  predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «garanzia dei diritti e interventi per  lo  sviluppo  della
coesione  sociale»  della  missione  «immigrazione,   accoglienza   e
garanzia  dei  diritti»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  e  nel  capitolo  2872,  istituito   nell'ambito   del
programma «pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia»  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge  24  dicembre
2007, n. 244.
    10. Le somme iscritte  nell'apposito  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 35-quinquies,  del  decreto-legge    luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, relative alla  speciale  indennita`  operativa  per  il
soccorso tecnico urgente  espletato  all'esterno  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e` autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni di bilancio occorrenti per  l'utilizzazione  del  predetto
fondo.
       Art. 9.

      (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
                  tutela del territorio e del mare)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2011,  in  conformita`  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9).
    Art. 10.

    (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
                 trasporti e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2011, in  conformita`  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10).
    2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n.  396,
il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire,
con propri decreti, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, su altri programmi delle amministrazioni interessate
le disponibilita` del fondo per gli  interventi  per  Roma  capitale,
iscritto  nel  programma  «opere  strategiche,  edilizia  statale  ed
interventi speciali e per  pubbliche  calamita`»,  nell'ambito  della
missione  «infrastrutture  pubbliche  e  logistica»  dello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche´ dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici.
    4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e`  stabilito  come  segue:
250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento,  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 5 ufficiali delle forze  di  completamento,  di
cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011,  e`
fissato in 149 unita`.
    6.  Nell'elenco  n.  1  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il  Corpo
delle capitanerie di porto, sono descritte  le  spese  per  le  quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti  dal
fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  iscritto  nel  programma
«sicurezza  e  controllo  nei  mari,  nei  porti  e   sulle   coste»,
nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo
stato di previsione.
    7. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  per  i  servizi  di
cassa e contabilita` delle Capitanerie di  porto,  di  cui  al  regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i  fondi  di  qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati.
    8. Le disposizioni legislative e regolamentari in  vigore  presso
il Ministero della difesa si applicano, in quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla   contabilita`
generale dello Stato.
Art. 11.

           (Stato di previsione del Ministero della difesa
                      e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011,  in  conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
    2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e`
stabilito come segue:
      a)  ufficiali  ausiliari  di  cui  alle   lettere   a)   e   c)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66:
        1) Esercito n. 20;
        2) Marina n. 17;
        3) Aeronautica n. 46;
        4) Carabinieri n. 0;
      b) ufficiali  ausiliari  piloti  di  complemento  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
        1) Esercito n. 0;
        2) Marina n. 125;
        3) Aeronautica n. 57;
      c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
        1) Esercito n. 65;
        2) Marina n. 19;
        3) Aeronautica n. 20.
    3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b)  del  comma  1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e` fissata, per l'anno 2011, in 102 unita`.
    4.  Alle  spese  per   accordi   internazionali,   specificamente
afferenti  alle  infrastrutture  multinazionali  NATO,  di   cui   ai
programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti  di  difesa
militare»  e  «pianificazione   generale   delle   Forze   Armate   e
approvvigionamenti  militari»,  nonche´  per  l'ammodernamento  e  il
rinnovamento,  di  cui  ai   programmi   «approntamento   e   impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento  e  impiego
delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali»,
«approntamento  e  impiego  delle  forze  aeree»  e   «pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del Ministero della  difesa,  si  applicano,  per
l'anno 2011, le disposizioni contenute  nel  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla   contabilita`
generale dello Stato.
    5.  Alle  spese  per  le  infrastrutture   multinazionali   NATO,
sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate
ai compiti  di  difesa  militare»  e  del  programma  «pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  le
procedure NATO di esecuzione delle gare  internazionali  emanate  dal
Consiglio  atlantico.  Deve  essere  in  ogni   caso   garantita   la
trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di  assegnazione  e   di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n.
646.
    6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  Art. 12.

     (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2011, in  conformita`  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12).
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  delle  amministrazioni  interessate,  in
termini di residui, competenza e cassa,  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
nonche´ per l'attuazione del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
    3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26  maggio  2004,  n.
154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2011,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura.
    4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e`  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento delle somme iscritte al  capitolo  2827  del  programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai  competenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale  indicata  all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti  programmi  di  conto
capitale le somme iscritte, per  residui,  competenza  e  cassa,  nel
programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  attuazione  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
    6. Ai fini dell'attuazione  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e  la  modernizzazione
del settore agricolo, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e`
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, gli  appositi  fondi
iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.
    7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche´ dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  885/  2006   della
Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.
    8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per  l'anno  finanziario  2011  delle
somme  versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   dalle
amministrazioni ed  enti  pubblici  per  essere  destinate  al  Corpo
forestale dello Stato in virtu` di accordi di programma,  convenzioni
e intese per il raggiungimento di  finalita`  comuni  in  materia  di
lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e   protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve  naturali  statali
affidate al Corpo medesimo.
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita` sportive  del  personale
del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per l'anno finanziario 2011.
    Art. 13.

    (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita`
                 culturali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario
2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita` culturali, rispettivamente per la parte corrente  e  per
il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, le  variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di
cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela  del  settore
dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e  valorizzazione  dei
beni e attivita` culturali e paesaggistici».
       Art. 14.

           (Stato di previsione del Ministero della salute
                      e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011,  in  conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
    2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma  «prevenzione
e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in  ambito
internazionale», nell'ambito della missione  «tutela  della  salute»,
nonche´ al capitolo 3398, piano gestionale 1, del programma  «ricerca
per il settore della sanita` pubblica»,  nell'ambito  della  missione
«ricerca e innovazione», dello  stato  di  previsione  del  Ministero
della  salute,  si  applicano,  per  l'anno  finanziario   2011,   le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sulla
contabilita` generale dello Stato.
    3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale  per
gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma  dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2011.
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di  previsione  del  Ministero
della  salute,  per  l'anno  finanziario  2011,  i   fondi   per   il
finanziamento  delle  attivita`  di  ricerca  e  sperimentazione  del
programma  «ricerca  per  il   settore   della   sanita`   pubblica»,
nell'ambito della missione «ricerca e  innovazione»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni.
    5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi  dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2011, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo
48 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.
Art. 15.

                    (Totale generale della spesa)

    1. Sono approvati, rispettivamente, in euro  742.579.022.571,  in
euro  774.227.653.133  e  in  euro  759.624.354.251  in  termini   di
competenza, nonche´ in euro 752.252.700.793, in euro  784.207.485.184
e in euro 768.404.543.825 in termini  di  cassa,  i  totali  generali
della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.
   Art. 16.

                    (Quadro generale riassuntivo)

    1. E approvato, in termini di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.
  Art. 17.

                       (Disposizioni diverse)

    1. In relazione all'accertamento dei  residui  di  entrata  e  di
spesa  per  i  quali  non  esistono  nel  bilancio  di  previsione  i
corrispondenti capitoli nell'ambito  dei  programmi  interessati,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad  istituire
gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti
da comunicare alla Corte dei conti.
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa,  dal  «Fondo  per  i  programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «politiche per lo sviluppo economico  ed  il  miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai
pertinenti  programmi  dei  Ministeri  interessati,   le   quote   da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e  di  cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita` esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea.
    5.   In   relazione   ai   provvedimenti   di   riordino    delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle  finanze
e` autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica  e
la soppressione di programmi.
    6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2010 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  5,
nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche´ tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli    strettamente    connessi    con    l'operativita`     delle
amministrazioni.
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche´ degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
    8.  Le  risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche´  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati.
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati  di
previsione  delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti   per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge  13  maggio
1999, n. 133.
    12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo  4,  comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 142  del  21  giugno  2001,  concernente  l'assegnazione
temporanea di personale ad  altra  amministrazione  in  posizione  di
comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio  nell'ambito
dei   pertinenti   programmi   delle   amministrazioni   interessate,
occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento  economico  al
personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
    13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di  finanza  pubblica,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del  Ministro  competente,  possono  essere   effettuate   variazioni
compensative  tra  le  dotazioni  finanziarie   interne   a   ciascun
programma,  relative  a  capitoli  di  natura   rimodulabile,   fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa  direttamente  regolate  con
legge.
    14. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  (cedolino  unico)
ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
    16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    17. Limitatamente all'anno  2011,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti e da inviare alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente  a
spese rimodulabili e  a  spese  non  rimodulabili,  risultanti  dalla
riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le  quali  e`
stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo  52,  comma  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nella  tabella  allegata  alla
legge di stabilita`, di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  d),
della citata legge n. 196 del 2009.
    18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,  n.  73,  concernente  la
razionalizzazione  dell'assetto  organizzativo   dell'amministrazione
economico-finanziaria   e   il   potenziamento   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione  in
Agenzia  fiscale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e`
autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio.
    19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo  2,  comma
222,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   e   successive
modificazioni, concernente l'istituzione del  Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei
Ministri  interessati,  variazioni  compensative,   in   termini   di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del  «Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese
per fitto di  locali  e  oneri  accessori  iscritti  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni competenti.
    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2011,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce «Redditi di capitale» dello stato  di  previsione  dell'entrata,
dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a  titolo  di  utili  relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010

                             NAPOLITANO


                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano



                         LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3779):
    Presentato dal Ministro dell'economia e finanze  Giulio  Tremonti
il 15 ottobre 2010.
    Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in sede referente, il 20 ottobre 2010, con pareri  delle  Commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e  Questioni
regionali.
    Esaminato dalla Commissione V, in sede referente, il 26, 27 e  28
ottobre 2010, il 2, 3, 4, 10, 11,12 e 13 novembre 2010.
    Esaminato in Aula il 16, 17 e 18 novembre 2010 ed approvato il 19
novembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2465):
    Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio), in sede  referente,  il
23 novembre 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª,  3ª,  4ª,  6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
    Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 24, 25,  29
e 30 novembre 2010, il 1°, 2 e 6 dicembre 2010.
    Esaminato in Aula il 6 dicembre 2010 ed approvato il  7  dicembre
2010.



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