lunedì 10 gennaio 2011

In salvo il sostegno pubblico alle associazioni del nord

Corte dei conti: per la sezione lombarda il Dl 78/2010 non tocca i contributi alle iniziative dei privati che rientrano nei compiti dell'ente.
Patrizia Raffini
II divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni non abbraccia anche le concessioni di contributi a favore di associazioni private, a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'articolo 118 della Costituzione.


Il chiarimento sulla confusa portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del decreto legge 78/2010) arriva dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione 1075/2010), in risposta a un comune pavese che, viste le diverse letture della norma, chiede lumi. Certamente il divieto opera per le sponsorizzazioni, che sono contratti atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, attraverso cui una parte assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte; l'esempio classico è la sponsorizzazione della squadrà di calcio. L'elemento che consente di connotare le contribuzioni, ancora ammesse, distinguendole dalle spese di sponsorizzazioni vietate, dal 1 gennaio 2011, a tutte le amministrazioni pubbliche (non solo quindi a comuni, province, unioni di comuni), è lo svolgimento da parte di soggetti privati di un'attività propria del comune, che rientra nelle competenze dell'ente pubblico. Sono consentite quindi le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia direttamente, sia indirettamente, purché - precisa la Corte dei conti per la Puglia sulla stessa problematica (deliberazione 163/2010) - realizzate per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. A titolo esemplificativo, non rientrano nel divieto le provvidenze ad associazioni che erogano servizi pubblici a favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, minori, eccetera) oppure a privati per la tutela di diritti garantiti dalla Costituzione (il diritto allo studio, eccetera). L'esclusione dei contributi dall'alveo delle spese per sponsorizzazioni, precisano i magistrati lombardi, deve essere motivata nel provvedimento di concessione del contributo, che dovrà evidenziare anche il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Sempre in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi i giudici contabili lombardi, in un parere successivo (1076/2010), hanno chiarito che il taglio dell'80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, rispetto ai valori del 2009 (articolo 6, comma 8 del dl 78/2010) non si estende agli oneri sostenuti dall'amministrazione per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini (si pensi ai manifesti riguardanti le attività culturali). Mentre la riduzione del 20% delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (articolo 6, comma 14 del dl 78/2010) abbraccia tutte le spese collegate al "parco autovetture", siano esse obbligatorie o facoltative, preventivabili o meno (tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, eccetera).
 

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